Corte costituzionale

Sentenza n. 78/2018

Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/2018
Data di deposito
19 aprile 2018
Data di decisione
7 marzo 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 615, legge n. 232 del 11 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40496

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., l'art. 1, comma 615, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione censurata dalla Regione Veneto, pur inerendo alla materia del trasporto pubblico locale, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., poiché disciplina il finanziamento destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è approvato il Piano - che ripartisce e assegna alle diverse finalità le risorse finanziarie - e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, che disciplina gli interventi di finanziamento in coerenza con il Piano. L'assenza nel dettato normativo di tale esplicita previsione costituisce sicuramente un vulnus al principio di leale collaborazione, che richiede il coinvolgimento decisionale del sistema regionale nella definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera di interesse, quali, in caso di finanziamento del trasporto pubblico locale, il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 211 del 2016, n. 273 del 2013, n. 142 del 2008 e n. 222 del 2005 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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