Corte costituzionale
Sentenza n. 78/2018
Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/2018
- Data di deposito
- 19 aprile 2018
- Data di decisione
- 7 marzo 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 615, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
Parametri
Massime
Massima n. 40496
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., l'art. 1, comma 615, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione censurata dalla Regione Veneto, pur inerendo alla materia del trasporto pubblico locale, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., poiché disciplina il finanziamento destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è approvato il Piano - che ripartisce e assegna alle diverse finalità le risorse finanziarie - e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, che disciplina gli interventi di finanziamento in coerenza con il Piano. L'assenza nel dettato normativo di tale esplicita previsione costituisce sicuramente un vulnus al principio di leale collaborazione, che richiede il coinvolgimento decisionale del sistema regionale nella definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera di interesse, quali, in caso di finanziamento del trasporto pubblico locale, il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 211 del 2016, n. 273 del 2013, n. 142 del 2008 e n. 222 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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