Corte costituzionale

Sentenza n. 73/2018

Corte cost., sent. 13 aprile 2018, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/2018
Data di deposito
13 aprile 2018
Data di decisione
20 febbraio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 732, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 733, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 40694

Il ricorso in via principale può contenere censure con finalità interpretativa o "cautelativa, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte e pretestuose. (Nella specie, è ammissibile la questione di legittimità costituzionale, proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sulla base di una interpretazione prospettata come "soltanto possibile", dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, per cui la definizione agevolata del contenzioso giudiziario non troverebbe applicazione in rapporto ai beni del demanio marittimo trasferiti alla ricorrente, o da essa gestiti). ( Precedenti citati: sentenze n. 298 del 2012, n. 249 del 2005 e n. 412 del 2004 ).

Massima n. 40695

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di ridondanza - della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. Se è vero che il contenuto delle disposizioni impugnate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ne denota inequivocabilmente la ratio e la conseguente appartenenza alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., la ricorrente ha tuttavia motivato in modo esauriente la ridondanza della violazione del parametro costituzionale evocato sull'autonomia finanziaria regionale, garantita dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017 e n. 79 del 2014 ).

Massima n. 40696

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. La natura civilistica e processuale delle norme impugnate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - che introducono un meccanismo di definizione agevolata solo a favore dello Stato - ne comporta la necessaria uniformità di applicazione ad analoghe situazioni, anche in ragione della sostanziale omogeneità degli interessi inerenti ai concessionari e agli enti pubblici potenziali beneficiari del meccanismo transattivo. Per quanto riguarda il nuovo termine di presentazione della domanda di definizione, già fissato per il demanio statale al 28 febbraio 2014, e dunque pari a 59 giorni, esso deve intendersi - fermo restando il requisito temporale della pendenza della lite al 30 settembre 2013 - di uguale durata, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

Massima n. 40697

Accolta in parte qua, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, rimane assorbita l'ulteriore questione sollevata in riferimento agli artt. 48 e ss. dello statuto speciale.

Massima n. 40698

È dichiarata non fondata la questione di costituzionalità, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. e agli artt. 48 e ss. dello statuto speciale, dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui disciplina il pagamento agevolato in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze dati in gestione alla Regione stessa. La norma impugnata consente ai soggetti interessati di definire i procedimenti giudiziari pendenti, relativi al pagamento di canoni e indennizzi di beni del demanio marittimo statale, ivi compresi quelli gestiti dalle Regioni, dal che consegue la non fondatezza delle doglianze. Le potestà di determinazione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo seguono la titolarità del bene e non quella della gestione, in quanto espressione del potere di disporre (nei limiti in cui lo consente la natura demaniale) dei propri beni; esse precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile. Tale regola è estensibile anche al diritto di credito e al potere di definire il giudizio concernente l'indennizzo per l'occupazione delle aree. ( Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2008, n. 427 del 2004 e n. 286 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze;

dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, in riferimento all'art. 3 Cost. e agli artt. 48 e seguenti della legge cost. n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nella parte in cui disciplina il pagamento agevolato in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze dati in gestione alla Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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