Corte costituzionale
Sentenza n. 70/2018
Corte cost., sent. 5 aprile 2018, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/2018
- Data di deposito
- 5 aprile 2018
- Data di decisione
- 21 febbraio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Marche n. 7 del 9 marzo 2015
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 9, direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
- art. 19-bis, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 40171
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE e all'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 - l'art. 1 della legge reg. Marche n. 7 del 2015, che, all'espresso fine di indicare le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo venatorio in deroga dello storno, stabilisce che esso è comunque consentito in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali. La norma impugnata dal Governo, introducendo la deroga suddetta attraverso la legge, in luogo del provvedimento amministrativo, determina l'assorbimento dell'obbligo di motivazione e la trasformazione della stessa, quale strumento di carattere eccezionale e temporaneo, in un rimedio stabile e permanente, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. Inoltre, nello stabilire che la cacciabilità in deroga dello storno è "comunque" consentita, seppure in determinati ambiti, la norma impugnata prescinde da un provvedimento di deroga ad hoc, elidendo il potere di annullamento governativo, in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria evocata. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2017, n. 160 del 2012, n. 20 del 2012 e n. 250 del 2008 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Marche 9 marzo 2015, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 «Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"»).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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