Corte costituzionale

Sentenza n. 70/2018

Corte cost., sent. 5 aprile 2018, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/2018
Data di deposito
5 aprile 2018
Data di decisione
21 febbraio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Marche n. 7 del 9 marzo 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40171

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE e all'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 - l'art. 1 della legge reg. Marche n. 7 del 2015, che, all'espresso fine di indicare le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo venatorio in deroga dello storno, stabilisce che esso è comunque consentito in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali. La norma impugnata dal Governo, introducendo la deroga suddetta attraverso la legge, in luogo del provvedimento amministrativo, determina l'assorbimento dell'obbligo di motivazione e la trasformazione della stessa, quale strumento di carattere eccezionale e temporaneo, in un rimedio stabile e permanente, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. Inoltre, nello stabilire che la cacciabilità in deroga dello storno è "comunque" consentita, seppure in determinati ambiti, la norma impugnata prescinde da un provvedimento di deroga ad hoc, elidendo il potere di annullamento governativo, in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria evocata. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2017, n. 160 del 2012, n. 20 del 2012 e n. 250 del 2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Marche 9 marzo 2015, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 «Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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