Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2018
Corte cost., sent. 27 marzo 2018, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2018
- Data di deposito
- 27 marzo 2018
- Data di decisione
- 20 febbraio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, bis, decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004
- legge n. 143 del 4 giugno 2004
Parametri
Massime
Massima n. 41080
Come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, è legittima la disciplina delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento e non è irragionevole la correlata previsione del requisito del servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a determinate classi di concorso, poiché l'insegnamento prestato non costituisce una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere. ( Precedente citato: sentenza n. 343 del 1999 ).
Massima n. 41081
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv., con modif., nella legge n. 143 del 2004, nella parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso detta scuola, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore (secondaria di secondo grado). La non omogeneità delle situazioni poste a raffronto porta ad escludere l'irragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Infatti, la disciplina speciale dell'insegnamento di strumento musicale all'interno delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, ricondotto a ordinamento, dopo un periodo di sperimentazione, dalla legge n. 124 del 1999, in attuazione della quale è stata anche introdotta la classe di concorso 77/A, è indicativa della specificità di tale insegnamento in questi percorsi didattici, non solo in considerazione del diverso grado di maturazione e di consapevolezza espressiva dei discenti, ma anche e soprattutto per la preminenza che la didattica dedicata allo strumento musicale ha assunto all'interno di tale indirizzo. Di converso, nelle scuole secondarie superiori l'insegnamento dello strumento musicale era previsto esclusivamente negli istituti magistrali, con carattere facoltativo ed in funzione soltanto ausiliaria di altre discipline, pur attinenti alla musica, il che esclude la prospettata equipollenza tra gli insegnamenti svolti nei diversi ordini di scuole secondo modalità necessariamente diverse. Inoltre, la selezione dei docenti operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario, sicché, considerata la natura eccezionale e derogatoria della relativa disciplina di ammissione, non è irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla disposizione censurata agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore. ( Precedenti citati: sentenze n. 167 del 2008 e n. 136 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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