Corte costituzionale
Sentenza n. 59/2018
Corte cost., sent. 23 marzo 2018, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/2018
- Data di deposito
- 23 marzo 2018
- Data di decisione
- 10 gennaio 2018
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:59
Norme oggetto del giudizio
- Atti Senato, XVII legislatura, Doc. IV-ter, n. 4, deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015
- Atti Senasto, XVII legislatura, Doc. IV-ter, n. 4, deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015
Parametri
- art. 1, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 22, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 39942
Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale sono applicabili le norme sulle notificazioni degli atti secondo le forme previste dal cod. proc. civ., così come disposto dall'art. 39, comma 2, del codice del processo amministrativo (approvato dall'art. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010), cui va attualmente riferito il rinvio al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale operato dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953. ( Precedente citato: sentenza n. 144 del 2015 ).
Massima n. 39943
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione con cui il Senato della Repubblica ha ritenuto le dichiarazioni rese dal senatore Calderoli nei confronti dell'onorevole Kyenge insindacabili in rapporto all'aggravante della finalità di discriminazione razziale. L'invasione della funzione giurisdizionale attinente alla qualificazione giuridica del fatto è denunciata dal ricorrente in ragione della peculiarità della delibera impugnata, che riferisce l'affermazione dell'insindacabilità non già alle dichiarazioni rese dal parlamentare in quanto tali, ma alle dichiarazioni in quanto sussunte in un determinato paradigma punitivo, quale quello dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale. Appurare l'effettiva sussistenza o meno di tale invasione attiene al merito, e non già all'ammissibilità del conflitto.
Massima n. 39944
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per essere il ricorrente venuto meno all'onere di riprodurre in modo esauriente le dichiarazioni contestate in sede penale, proposta nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto le dichiarazioni del senatore Roberto Calderoli nei confronti dell'onorevole Kyenge. Il riferimento al capo di imputazione formulato - riprodotto in modo dettagliato nell'atto introduttivo del conflitto - vale ad assolvere detto onere, allorché l'analiticità dell'imputazione ascritta al parlamentare, riportata in ricorso, consenta alla Corte stessa di identificare con sufficiente grado di precisione il contenuto delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese extra moenia , al fine di raffrontarlo con quello di eventuali atti tipici della funzione parlamentare. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2014, n. 205 del 2012, n. 334 del 2011 e n. 330 del 2008 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, le opinioni espresse extra moenia sono coperte da insindacabilità solo ove assumano una finalità divulgativa dell'attività parlamentare, il che richiede che il loro contenuto risulti sostanzialmente corrispondente alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero "contesto politico" entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi, né, infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento. Una diversa interpretazione della prerogativa dell'insindacabilità dilaterebbe il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un'immunità non più soltanto funzionale ma, di fatto, sostanzialmente "personale", a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento. ( Precedenti citati : sentenze n. 144 del 2015, n. 265 del 2014, n. 264 del 2014, n. 115 del 2014, n. 221 del 2014, n. 55 del 2014, n. 313 del 2013, n. 205 del 2012, n. 334 del 2011 n. 333 del 2011, n. 508 del 2002, n. 56 del 2000, n. 11 del 2000 e n. 10 del 2000 ).
Massima n. 39945
È dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che «il fatto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993», per il quale pende il procedimento penale a carico del senatore Calderoli davanti al Tribunale di Bergamo, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., ed è annullata, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 16 settembre 2015. Il Senato, affermando che le opinioni espresse dal senatore Calderoli nei confronti dell'on. Cécile Kashetu Kyenge (all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione) sono sindacabili in rapporto al reato di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, ma non in rapporto all'aggravante della finalità di discriminazione razziale, si è espresso sulla qualificazione giuridica del fatto, invadendo un campo costituzionalmente riservato al potere giudiziario (il tutto nel quadro di una non consentita scissione del concetto di insindacabilità, tra contenuto della opinione in sé e finalità che caratterizzerebbe quella esternazione). Sotto un secondo profilo, le opinioni suddette non hanno alcun nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare, sia per il loro tenore testuale, poiché la prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost., non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari; sia perché le frasi in esame non hanno alcun contenuto sostanzialmente corrispondente a quello dei due atti di sindacato ispettivo cui si fa riferimento nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, così venendo a mancare una delle condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale affinché l'attività esterna del membro del Parlamento possa essere legittimamente ricompresa nelle funzioni parlamentari. ( Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001 ). L'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., presuppone che la deliberazione assembleare si riferisca specificamente alle opinioni che formano oggetto del giudizio di responsabilità, ma l'eventuale effetto inibitorio non è limitato al contenzioso da cui ha avuto origine la decisione della Camera, perché l'insindacabilità è una "qualità" che caratterizza, in sé e ovunque, l'opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes . Dalla riscontrata sussistenza del nesso funzionale ad opera della deliberazione assembleare consegue, quale deroga eccezionale alla normale esplicazione della funzione giurisdizionale, l'insindacabilità di quell'opinione, quale che sia la sede in cui il parlamentare sia (o eventualmente sarà) chiamato a risponderne. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2011, n. 302 del 2007 e n. 265 del 1997 ). Quando le Camere sono chiamate a deliberare sull'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. di opinioni espresse da loro componenti, esse debbono compiere una valutazione sulla riconducibilità di dette opinioni alle funzioni parlamentari. A tale fine, non assume alcuna rilevanza la qualificazione giuridica del fatto storico operata dall'autorità giudiziaria in base alla legge, poiché le Camere non sono chiamate a pronunciarsi sugli effetti che la singola autorità giudiziaria fa derivare dall'opinione espressa dal parlamentare, ma solo sulla correlazione tra quest'ultima e l'esercizio delle funzioni parlamentari. È invece di esclusiva spettanza del giudice valutare se le dichiarazioni ascritte al parlamentare diano luogo a una qualche forma di responsabilità giuridica, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell'art. 21 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 347 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che «il fatto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993», per il quale pende il procedimento penale a carico del senatore Roberto Calderoli davanti al Tribunale ordinario di Bergamo, di cui al ricorso indicato in epigrafe, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta del 16 settembre 2015 (Atti Senato, XVII legislatura, Doc. IV-ter, n. 4).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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