Corte costituzionale
Sentenza n. 47/2018
Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/2018
- Data di deposito
- 2 marzo 2018
- Data di decisione
- 7 febbraio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 83-bis, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 6, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 7, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 8, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 10, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 11, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 39972
Sono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale, limitatamente al regime transitorio di cui all'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, che disciplina la determinazione dei prezzi minimi per il contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma orale. Nessuna incidenza ha lo ius superveniens della legge n. 190 del 2014, che ha abrogato il regime dei corrispettivi minimi, poiché nel caso di specie vengono in rilievo contratti di trasporto a cui devono comunque applicarsi le disposizioni abrogate. Quanto alla sentenza della Corte di giustizia UE del 4 settembre 2014, API, essa concerne solo la determinazione dei costi minimi a regime, mentre le questioni sollevate dal rimettente riguardano, per la parte maggiore, contratti stipulati ed eseguiti in vigenza del regime transitorio.
Massima n. 39973
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lucca in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con mod., in legge n. 133 del 2008, nel testo temporale vigente, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali per conto terzi. La disposizione censurata, applicabile ai contratti stipulati in forma orale, sostituendo il sistema delle "tariffe a forcella", previsto dalla legge n. 298 del 1974 - più incisivo sulla libertà negoziale delle parti, ma ritenuto legittimo sia dalla Corte costituzionale che da quella di Giustizia europea - e quello successivo della libera contrattazione, previsto dal d.lgs. n. 286 del 2005, fissa delle limitazioni alla libera iniziativa economica privata che appaiono ragionevoli, proporzionate e compatibili con i principi costituzionali. Inoltre, pur non trovando applicazione riguardo ai trasporti di cabotaggio, disciplinati dal reg. n. 1072/2009/CE, tali limitazioni non costituiscono una discriminazione a rovescio, perché il cabotaggio è una prestazione occasionale, soggetta a precisi limiti quantitativi, svolta da un'impresa non stabilita sul territorio nazionale, nell'ambito di un trasporto internazionale; il concorso della disciplina nazionale e di quella comunitaria, dunque, non genera irragionevoli disparità di trattamento a danno degli operatori nel mercato nazionale, né costituisce una irragionevole scelta di un regime che finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe, cosicché l'eventualità di effetti negativi sulle imprese nazionali attiene semmai a profili di mero fatto. ( Precedenti citati: sentenze n. 443 del 1997, n. 386 del 1996, n. 193 del 1996 e n. 89 del 1996 ). Non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, come sancito dall'art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 del 2010, n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009 ). Sebbene sia evidente che la sicurezza stradale trovi più diretta tutela nelle disposizioni in materia di circolazione stradale e nelle relative sanzioni, non appare né irragionevole né arbitrario che il legislatore persegua tale obiettivo anche con strumenti "indiretti", quali un sistema tariffario che eviti comportamenti poco compatibili con la sicurezza stradale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, «nel testo temporale vigente», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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