Corte costituzionale

Sentenza n. 39/2018

Corte cost., sent. 1° marzo 2018, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/2018
Data di deposito
1° marzo 2018
Data di decisione
6 febbraio 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:39

Norme oggetto del giudizio

  • art. 124, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 39883

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - sollevato dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Lombardia, giudice unico delle pensioni - avente ad oggetto l'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, le sopraggiunte modificazioni della norma censurata, prima trasfusa nell'art. 1861 del d.lgs. n. 66 del 2010, e successivamente abrogata dall'art. 12, comma 12-undecies, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., non mutano i termini della questione con riguardo alla disposizione originaria, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, e con esclusivo riferimento alla violazione del principio di eguaglianza formale enunciato dall'art. 3, primo comma, Cost.

Massima n. 39884

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, non vanno considerati gli ulteriori profili dedotti dalle parti, costituite nel giudizio incidentale, che adombrano il contrasto della norma oggetto di censure con il principio di uguaglianza sostanziale e con la tutela del diritto al lavoro, poiché essi non sono stati recepiti nell'ordinanza di rimessione, che segna i limiti dello scrutinio demandato alla Corte costituzionale.

Massima n. 39885

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità proposta dall'INPS, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Alla stregua delle allegazioni e delle eccezioni formulate dalle parti e puntualmente ricostruite dal rimettente, l'INPS non dimostra di avere ritualmente formulato, nel giudizio a quo, l'eccezione di prescrizione e di averne avvalorato, nel necessario contraddittorio delle parti, il carattere dirimente per la definizione del giudizio principale, cosicché non si può ritenere implausibile la motivazione sul punto di rilevanza.

Massima n. 39886

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'INPS per difetto di integrità del contraddittorio, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Il rimettente, nel farsi carico della questione pregiudiziale prospettata dall'istituto - secondo cui con la riforma della pronuncia, in sede di gravame, del giudice di prime cure, era passata in giudicato la dichiarazione di difetto di legittimazione del Ministero della difesa, con conseguente assenza, nel giudizio a quo, del contraddittore necessario - ha utilizzato argomentazioni che superano la verifica esterna riservata alla Corte costituzionale, sostenendo che la riforma della sentenza di primo grado ha travolto anche la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero della difesa, con la necessità di riesaminare il merito della controversia, che non potrebbe perciò ritenersi definita con il crisma del giudicato. La verifica esterna riservata alla Corte costituzionale con riguardo ai presupposti processuali che condizionano la valida instaurazione del giudizio principale è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione di costituzionalità, e si arresta se il giudice rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione. ( Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2017 e n. 241 del 2008 ).

Massima n. 39887

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato - per richiesto improprio avallo dell'interpretazione costituzionale prescelta e omessa sperimentazione di interpretazione costituzionalmente orientata - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Nell'àmbito di una circostanziata disamina del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il rimettente segue una linea interpretativa, fatta propria dall'organo della nomofilachia contabile, su cui si è attestata, con orientamento consolidato, anche la giurisprudenza successiva. Il giudice a quo, libero di privilegiare una diversa lettura del dato normativo, ben può scegliere di uniformarsi a un'interpretazione che assurge oramai al rango di diritto vivente e richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i precetti costituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 259 del 2017 ).

Massima n. 39888

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Lombardia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui disciplina la posizione assicurativa presso l'INPS del dipendente civile o del militare che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, correlandola al servizio effettivo e non a quello utile. Al contrario di quanto sostenuto dal giudice a quo, la scelta di limitare la concessione del beneficio del servizio utile - trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato - solo ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore, che ne delimita i rigorosi presupposti oggettivi e soggettivi, in armonia con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza. Per i lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità utile al conseguimento della pensione, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS, secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria. La disciplina censurata, collocata in un orizzonte sistematico di più ampio respiro - entro il quale il conseguimento del diritto alla pensione rappresenta non un dato accidentale ed estrinseco, ma un tratto distintivo di rilievo cruciale - non determina sperequazioni arbitrarie, ma rispecchia un bilanciamento tra contrapposti interessi, che tiene conto della diversità delle situazioni comparate e non travalica i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 113 del 2001 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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