Corte costituzionale
Sentenza n. 35/2018
Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/2018
- Data di deposito
- 21 febbraio 2018
- Data di decisione
- 6 dicembre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-quater, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
- decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 39869
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui, con riguardo al delitto di indebita compensazione, indica il limite di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, la norma censurata non è omologabile, sul piano del disvalore, alla figura criminosa della dichiarazione infedele, in quanto - al di là dei generici tratti di comunanza evocati e della considerazione che, mentre per la verifica del superamento della soglia di non punibilità della dichiarazione infedele si deve avere riguardo alle singole imposte evase, per contro, con riguardo all'indebita compensazione va tenuto conto della somma complessiva non versata dal contribuente - le due figure criminose si presentano eterogenee per oggetto materiale, condotta tipica e sfera di tutela. In difetto della necessaria omogeneità, nessun argomento a sostegno della tesi del rimettente può essere tratto dall'analisi differenziale delle rispettive pene edittali, la quantificazione delle soglie di punibilità rispondendo a logiche distinte e non sovrapponibili a quelle che presiedono al dosaggio delle pene. Resta quindi escluso, in linea generale, che possa postularsi un principio di necessaria proporzionalità tra i livelli delle soglie di rilevanza penale del fatto e l'intensità della risposta sanzionatoria. Per costante giurisprudenza costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore, involvendo apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte legislative sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone necessariamente l'omogeneità delle ipotesi poste in comparazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 56 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 68 del 2012, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009; ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 del 2007 e n. 30 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nel testo anteriore alle modifiche operate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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