Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2018

Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2018
Data di deposito
21 febbraio 2018
Data di decisione
8 novembre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12-sexies, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • legge n. 356 del 7 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 39858

Resta estranea allo scrutinio di costituzionalità - nel giudizio di legittimità costituzionale promosso, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, avente ad oggetto l'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, come conv. - l'ulteriore censura, non contenuta nell'ordinanza di rimessione, formulata dalla parte costituita, la quale ha denunciato anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, del Protocollo addizionale alla CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU. Per costante giurisprudenza costituzionale non è consentito alle parti ampliare - con la deduzione di ulteriori questioni e profili di costituzionalità - il thema decidendum del giudizio incidentale, che resta limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).

Massima n. 39859

Nessuno dei cinque interventi novellistici dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv. - oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria - giustifica la restituzione degli atti al rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Mentre i primi tre e l'ultimo - operati rispettivamente dall'art. 1, comma 4, della legge n. 68 del 2015, dall'art. 5 della legge n. 199 del 2016, dall'art. 5 del d.lgs. n. 202 del 2016 e dall'art. 13-ter del d.l. n. 148 del 2017, come conv.- appaiono ininfluenti sul giudizio, essendosi esauriti in un ulteriore ampliamento dell'elenco dei reati cui accede la c.d. confisca "allargata", il quarto - operato dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017 - pur riscrivendo integralmente la norma denunciata, ha apportato modifiche che si muovono in direzione antitetica rispetto all'intervento auspicato dall'ordinanza di rimessione.

Massima n. 39860

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per lesione della discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella determinazione del relativo trattamento sanzionatorio - formulata dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies , comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., in quanto tale rilievo attiene più propriamente al merito della questione.

Massima n. 39861

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di rimessione, formulata dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la c.d. confisca "allargata". Il rimettente, se pure ha riconosciuto che tale delitto è idoneo a creare un'accumulazione economica, possibile strumento di ulteriori delitti, basa il dubbio di costituzionalità proprio sulla considerazione che quella indicata non rappresenterebbe una costante, ma una mera eventualità, per di più marginale nell'esperienza applicativa della figura delittuosa in questione.

Massima n. 39862

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per l'asserito carattere manipolativo dell'intervento richiesto alla Corte costituzionale e la conseguente lesione della discrezionalità del legislatore - formulata dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv. Il rimettente non invoca una pronuncia di tipo additivo, ma formula un petitum di segno meramente ablativo, richiedendo la rimozione pura e semplice del delitto di ricettazione dal catalogo dei reati cui accede la misura patrimoniale della c.d. confisca "allargata", oggetto della questione sollevata.

Massima n. 39863

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita proposizione di una mera quaestio facti - formulata dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la c.d. confisca "allargata". Va escluso che le considerazioni svolte dal rimettente in sede di motivazione sulla rilevanza, riguardo alla sproporzione, nel caso di specie, delle disponibilità economiche del nucleo familiare del condannato rispetto alle sue capacità reddituali, trasformino l'incidente di costituzionalità in una questione attinente all'interpretazione e all'applicazione della norma censurata.

Massima n. 39864

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., nonostante che la Corte d'appello di Reggio Calabria, giudice rimettente, sia stata chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità della confisca "allargata" in veste di giudice dell'esecuzione. È pacifico in giurisprudenza che la confisca c.d. allargata, prevista dalla norma censurata, stante la sua natura obbligatoria, possa essere disposta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., qualora non vi abbia provveduto il giudice della cognizione. La giurisprudenza è, altresì, unanime nel ritenere che la misura possa essere disposta senza formalità con ordinanza (c.d. procedura de plano), perché l'iniziale deficit di garanzie verrebbe colmato dalla facoltà dell'interessato di attivare, mediante opposizione, il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., che assicura il contraddittorio e l'acquisizione delle prove, come avvenuto nel procedimento a quo (soluzione normativamente recepita dal comma 4- sexies dell'art. censurato, aggiunto dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017).

Massima n. 39865

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 12- sexies , comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, conv., con mod., in legge n. 356 del 1992, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la speciale confisca "allargata" prevista dal medesimo articolo censurato. Al contrario di quanto ritenuto dal rimettente - secondo cui il delitto di ricettazione, unicum tra i reati presupposto della confisca, sarebbe privo, per l'eterogeneità della platea dei condannati, delle connotazioni che rendono razionalmente giustificabile la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura - la norma censurata richiama una serie di delitti che, in fatto, possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi dalla criminalità organizzata. La stessa presunzione resta inoltre circoscritta, per un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in un ambito di "ragionevolezza temporale" tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato spia. Nell'ottica di valorizzazione della ratio legis, infine, il giudice conserva la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2008 e n. 48 del 1994 ).

Massima n. 39866

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., è formulato l'auspicio che, a fronte del processo di accrescimento della compagine dei reati cui è annessa la misura ablativa speciale della confisca "allargata", la selezione dei "delitti matrice" da parte del legislatore avvenga, fin tanto che l'istituto conservi la sua attuale fisionomia, secondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi, così da poter veramente annettere il patrimonio "sproporzionato" e "ingiustificato" di cui l'agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa", ed evitare evidenti tensioni sul piano delle garanzie che devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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