Corte costituzionale
Sentenza n. 32/2018
Corte cost., sent. 19 febbraio 2018, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/2018
- Data di deposito
- 19 febbraio 2018
- Data di decisione
- 24 gennaio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005
- art. 6, comma 1, lett. i), decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005
Parametri
Massime
Massima n. 39844
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. d), 5, comma 1, e 6, comma 1, lett. i ), del d.lgs. n. 122 del 2005, è plausibile e sufficiente la motivazione con cui il rimettente ha rigettato le preliminari eccezioni sollevate dalla parte convenuta nel giudizio a quo quanto alla procedibilità dell'azione, in ragione della non applicabilità ratione temporis della disciplina della negoziazione assistita, e alla non opponibilità della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società cooperativa in mancanza di espressa e separata dichiarazione di accettazione per scritto della competenza arbitrale.
Massima n. 39845
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005, che esclude l'obbligo della garanzia fideiussoria dei contratti di compravendita di immobili da costruire per quelli che, seppur stipulati nella vigenza della nuova normativa, avessero riguardato immobili da costruire per i quali il permesso o altra denuncia o provvedimento abilitativo fosse stato richiesto anteriormente. Nel giudizio a quo è pacifico che il permesso di costruire non sia stato nemmeno richiesto al momento della prenotazione dell'immobile, e quindi in nessun caso viene in rilievo tale disciplina di regime transitorio, di iniziale esenzione dell'obbligo fideiussorio, neppure nella prospettiva della pronuncia additiva richiesta dal giudice rimettente.
Massima n. 39846
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 122 del 2005, che prescrive che il contratto di compravendita di immobili da costruire deve contenere gli estremi del permesso di costruire (o della sua richiesta se non ancora rilasciato), nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione. Tale prescrizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, opera nei limiti in cui un permesso di costruire sia stato rilasciato o almeno richiesto. La richiesta del rimettente, di estendere la garanzia fideiussoria di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. anche all'acquisto di immobili per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire (acquisti c.d. sulla carta), non tocca la prescrizione corrente, che comunque conserverebbe il suo ambito di applicazione.
Massima n. 39847
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d ), del d.lgs. n. 122 del 2005 che, fornendo la nozione di "immobile da costruire", definisce l'ambito applicativo della normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di tali immobili. Solo estendendo, come richiede il rimettente, la nozione di "immobile da costruire" anche agli immobili per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire - e quindi indistintamente a tutti gli immobili da costruire - la domanda della parte attrice potrebbe, in ipotesi, essere accolta, dal momento che, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo , avente ad oggetto l'acquisto di immobili c.d. sulla carta, non trova applicazione la normativa di tutela dell'acquirente, e segnatamente la nullità di protezione per inadempimento dell'obbligo di approntare la garanzia fideiussoria in suo favore.
Massima n. 39848
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. d ), del d.lgs. n. 122 del 2005 che, fornendo la nozione di "immobile da costruire", definisce l'ambito applicativo della normativa di tutela in questione. L'esclusione, da parte del rimettente, di una diversa lettura della disposizione censurata in chiave di interpretazione adeguatrice è plausibile, avendo il giudice a quo puntualmente e correttamente rilevato che il dato testuale non consente l'estensione della speciale normativa in questione anche alle ipotesi di acquisto di immobile da costruire per il quale non sia stato ancora richiesto il relativo permesso (c.d. acquisto sulla carta), il cui relativo contratto preliminare è in sé lecito, potendo la prestazione di cose future essere dedotta nel contratto ai sensi dell'art. 1348 cod. civ., salvi i particolari divieti di legge, ed essendo legittima la vendita di cose future. Né a diversa conclusione conduce la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso possa desumersi, per induzione, dalla previsione dell'obbligo di garanzia fideiussoria e dalla complessiva normativa di protezione prevista dal d.lgs. n. 122 del 2005, un divieto di porre come oggetto del contratto di compravendita di cosa futura un immobile da costruire che, in ragione della mancanza non solo del permesso di costruire ma anche della richiesta dello stesso, non renda operante tale tutela speciale.
Massima n. 39849
Nonostante il Tribunale di Siena abbia sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d ), del d.lgs. n. 122 del 2005 in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., essa va valutata in riferimento al primo comma, in ragione del rapporto tra due fattispecie, quella prevista dalla disposizione censurata - che, fornendo la nozione di "immobile da costruire", definisce l'ambito applicativo della normativa di tutela in questione - e quella del giudizio a quo, in essa non compresa, il cui raffronto farebbe emergere l'ingiustificatezza della disciplina differenziata.
Massima n. 39850
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. d ), del d.lgs. n. 122 del 2005, che, fornendo la nozione di "immobile da costruire", definisce l'ambito applicativo della normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti. L'elemento differenziale tra tale fattispecie e quella diversa dell'immobile da costruire per il quale non sia stato nemmeno richiesto il relativo permesso è che nella prima ipotesi sussiste un contesto di legalità sotto l'aspetto urbanistico che radica nel promittente acquirente, persona fisica, quel particolare affidamento indotto dall'avvenuto rilascio del permesso di costruire, o almeno della già presentata domanda per il suo ottenimento, e per la cui tutela il legislatore appronta l'obbligo della garanzia fideiussoria che necessariamente accompagna la compravendita. L'acquisto di immobili da costruire c.d. "sulla carta" è operazione economica maggiormente rischiosa - benché non illecita, né meramente aleatoria - per il promittente acquirente, la cui tutela è quella codicistica, ai sensi dell'art. 1472, secondo comma, cod. civ. Rientra quindi nella discrezionalità del legislatore perimetrare l'apparato delle garanzie in esame riferendole alla compravendita di immobili la cui futura costruzione già si collochi nell'alveo del rispetto della normativa urbanistica, per essere stato almeno richiesto il permesso di costruire.
Massima n. 39851
Il raffronto operato tra diverse regolamentazioni, mirato a verificare, a fronte del principio di eguaglianza (art. 3, comma primo, Cost.), la giustificatezza, o no, della scelta legislativa della disciplina non uniforme, presuppone necessariamente l'omogeneità delle fattispecie poste in comparazione ed implica la valutazione degli elementi di differenziazione con riguardo alla ratio delle disposizioni censurate, alle finalità perseguite dal legislatore e al più ampio contesto normativo in cui tali disposizioni si collocano. ( Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009; ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 del 2007 e n. 30 del 2007 )
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sollevate, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del medesimo d.lgs. n. 122 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Siena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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