Corte costituzionale
Sentenza n. 245/2018
Corte cost., sent. 27 dicembre 2018, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/2018
- Data di deposito
- 27 dicembre 2018
- Data di decisione
- 6 novembre 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 1° agosto 2017
- art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 1° agosto 2017
- art. 5, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 1° agosto 2017
- art. 7, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 1° agosto 2017
- art. 4, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 1° agosto 2017
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 22, comma 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 40608
Non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per contraddittorietà e assoluto eccesso di genericità della motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017. Dall'integrale lettura del corpo della motivazione si ricava, senza margine di errore, che il ricorrente ha individuato con chiarezza le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali asseritamente violati e la normativa statale di riferimento, e ha fornito argomentazioni, sia pure a tratti succinte, delle ragioni del contrasto tra le prime e i secondi. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, per cui l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 210 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 251 del 2016, n. 153 del 2016, n. 142 del 2016, n. 141 del 2016, n. 82 del 2016 e n. 13 del 2015 ).
Massima n. 40609
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017, nella parte in cui, dopo la parola «idrogeologico», non prevede le parole «e, in ogni caso, ove in contrasto con le previsioni dei piani di bacino». La norma impugnata dal Governo, che esclude dal suo ambito applicativo soltanto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ovvero nelle aree ad elevato rischio geologico o idrogeologico, li consente nelle aree assoggettate dai piani di bacino (che sono una species degli atti di pianificazione territoriale) a vincoli diversi, in contrasto con il paramento interposto invocato, sicché non possono operare le suddette clausole di salvaguardia.
Massima n. 40610
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 22, commi 1, lett. d), e 6, della legge n. 394 del 1991 - l'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017. La norma impugnata dal Governo, attribuendo al piano marittimo regionale o a quello comunale di recepimento, in relazione alle aree della riserva naturale "Pineta dannunziana" che ricadono al suo interno, valore sovraordinato a qualsiasi altra fonte regolamentare o legislativa, viola entrambi i parametri invocati, perché consente a tali piani sia di spogliare il regolamento dell'area naturale protetta della sua funzione regolatoria esclusiva, sia di derogare al divieto di caccia posto dalla legge quadro. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011, n. 44 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 193 del 2010 ). Per costante giurisprudenza costituzionale lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si estrinseca nella predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 36 del 2017, n. 212 del 2014, n. 171 del 2012, n. 325 del 2011, n. 263 del 2011, n. 70 del 2011, n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008 ).
Massima n. 40611
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., che prevede il recupero dei vani e locali accessori situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi ed utilizzati anche come pertinenze degli stessi e dei vani e locali seminterrati. L'esame congiunto degli artt. 1-4 della legge regionale impugnata rende evidente che esse, dettate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, non incidono sulla pianificazione territoriale o sulla localizzazione degli interventi affidati ai piani urbanistici comunali. La norma impugnata, in particolare, consente esclusivamente deroghe minute alla disciplina edilizia comunale, dettate nell'esercizio della suddetta competenza legislativa concorrente, e non pone alcuna deroga alle previsioni del piano di bacino, che si impongono a tutte le amministrazioni e ai privati, a prescindere dal loro recepimento in altre fonti legislative o regolamentari. Né gli interventi di recupero consentiti implicano consumo di suolo mediante l'esercizio di attività di nuova edificazione, in linea con quanto previsto dal parametro interposto invocato. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 84 del 2017, n. 46 del 2014, n. 251 del 2013 e n. 168 del 2010 ). Le norme statali sulla verifica di assoggettabilità a VAS rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, con conseguente idoneità a fungere da parametro interposto, ovvero da standard minimo o punto di equilibrio non derogabile dal legislatore regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 219 del 2015, n. 117 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 58 del 2013 ). È corretto l'inquadramento delle norme statali sul piano di bacino nella materia della tutela dell'ambiente, con conseguente loro idoneità a fungere da parametro interposto, ovvero da standard minimo o punto di equilibrio non derogabile dal legislatore regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2010, n. 168 del 2010, n. 254 del 2009 e n. 232 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), nella parte in cui, dopo la parola «idrogeologico», non prevede le parole «e, in ogni caso, ove in contrasto con le previsioni dei piani di bacino»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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