Corte costituzionale
Sentenza n. 23/2018
Corte cost., sent. 9 febbraio 2018, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/2018
- Data di deposito
- 9 febbraio 2018
- Data di decisione
- 10 gennaio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 233 del 2 agosto 1990
- art. 1, comma 18, legge n. 335 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 39826
È dichiarata inammissibile, per non corretta individuazione della norma denunciata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento, sez. per le controversie di lavoro, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - degli artt. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990, e 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, nelle parti in cui individuano, rispettivamente, le ultime 520 settimane e 780 settimane coperte da contribuzione - cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico - in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. L'effetto segnalato dal rimettente - per cui la disciplina censurata potrebbe irragionevolmente determinare, in caso di contribuzione conseguita per l'attività lavorativa espletata durante il periodo della cosiddetta "finestra mobile", una riduzione del trattamento pensionistico, calcolato alla data di maturazione dei requisiti - non è determinato dalle disposizioni scrutinate. È, difatti, l'art. 12, comma 2, lett. b ), del d.l. n. 78 del 2010, come conv. in legge n. 122 del 2010, a distinguere tra maturazione dei requisiti e conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico e, conseguentemente, a porre il reale thema decidendum della questione, costituito dal rilievo e dalla qualificazione giuridica del periodo di attesa della "finestra". ( Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2015, n. 59 del 2013, n. 241 del 2012 e n. 47 del 2008; ordinanza n. 335 del 2010 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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