Corte costituzionale

Sentenza n. 221/2018

Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/2018
Data di deposito
5 dicembre 2018
Data di decisione
6 novembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge della Regione Liguria n. 25 del 10 novembre 2017
  • art. 4, legge della Regione Liguria n. 25 del 10 novembre 2017
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 25 del 10 novembre 2017
  • art. 3, legge della Regione Liguria n. 25 del 10 novembre 2017
  • art. 4, comma 1, lett. b), legge della Regione Liguria n. 25 del 10 novembre 2017
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Liguria n. 25 del 10 novembre 2017
  • art. 6, legge della Regione Liguria n. 25 del 10 novembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40723

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata in quanto la delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa dell'impugnazione, menziona esplicitamente il solo comma 1 del suddetto art. 3. È bensì vero che la motivazione della delibera richiama anche la disciplina dettata dal comma 2, per poi investire d'impugnazione tale norma, così palesando di aver inteso come esistente una complessiva norma rivolta a creare una posizione favorevolmente differenziata per le imprese balneari liguri.

Massima n. 40724

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, poiché, contrariamente a quanto asserito, essa è formulata in modo che ne rende chiaramente intellegibile il contenuto e adeguato il supporto motivazionale.

Massima n. 40725

I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni dei beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella quale le pur concorrenti competenze regionali trovano un limite insuperabile. Ne consegue che, nel disciplinare l'affidamento in concessione di detti beni demaniali, la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ogni qualvolta l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2018, n. 109 del 2018, n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011 ).

Massima n. 40726

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 1, comma 2, della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, che prevede che le imprese balneari liguri, così come definite dal successivo art. 2, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione. Nel contesto della disposizione impugnata, la nozione di impresa balneare ligure viene espressamente in rilievo in funzione di una procedura di selezione tra i potenziali concessionari, per cui è inevitabile che le procedure di aggiudicazione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 vedano, se non uniche legittimate, quantomeno innegabilmente favorite le imprese già presenti sulla costa ligure, invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza".

Massima n. 40727

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 3 della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, che prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri, e individua un'area demaniale di riserva in favore delle stesse, in ragione e in funzione del riconoscimento del loro ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale. La norma regionale impugnata dal Governo vulnera la concorrenza tra imprese, per la situazione di privilegio che tende, anche sotto tale profilo, a consolidare nei confronti delle imprese balneari già presenti nella costiera ligure, che sole possono aver acquisito quel ruolo cui la norma intende dare riconoscimento.

Massima n. 40728

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, commi 1, lett. b), e 2, della legge reg. Liguria n. 25 del 2017. La norma impugnata dal Governo, finalizzata alla promozione del modello ligure di insediamento balneare, prevedendo la realizzazione di un marchio di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure, sulla base di criteri e modalità di rilascio stabiliti con atto della Giunta regionale, incide sulla materia "tutela della concorrenza", innescando per ciò stesso il contrasto con il parametro evocato, in quanto la preclusione alla legge regionale di istituire marchi che attestino contestualmente la qualità e l'origine geografica è riferibile sia ai "prodotti" che ai "servizi". ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 66 del 2013, n. 191 del 2012, n. 86 del 2012 e n. 213 del 2006 ).

Massima n. 40729

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 6 della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, il quale prevede che, in qualsiasi caso è riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare ligure può, a sue spese, dotarsi di una perizia giurata con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con l'esigenza di garantire la parità di trattamento e l'uniformità delle condizioni del mercato sull'intero territorio nazionale, che solo la legge statale può assicurare nell'esercizio della competenza esclusiva nella materia "tutela della concorrenza", dal momento che la modalità procedimentale di determinazione dell'indennizzo è destinata ad avere anche valore nei confronti dei terzi, ivi comprese le amministrazioni pubbliche.

Massima n. 40730

Accolte - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - la questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lett. b), e 2, e 6 della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, resta assorbita ogni altra censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12, par. 2, della direttiva 2006/123/CE, trasposto nell'ordinamento interno dall'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 59 del 2010 e - per il solo art. 1, comma 2 - all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela dell'impresa balneare).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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