Corte costituzionale

Sentenza n. 219/2018

Corte cost., sent. 29 novembre 2018, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/2018
Data di deposito
29 novembre 2018
Data di decisione
23 ottobre 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:219

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Calabria n. 41 del 7 novembre 2017
  • art. 2, comma 1, bis, legge della Regione Calabria n. 5 del 23 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 40479

È dichiarata inammissibile, per generica e carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2017, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 2 della legge reg. Calabria n. 5 del 2004, introducendo talune prescrizioni concernenti le caratteristiche dei locali ove vengono effettuate la produzione e la stagionatura di prodotti a base di latte, ottenuti con attrezzature e metodologie tradizionali. Le affermazioni del ricorrente - per cui la tutela igienico-sanitaria degli alimenti dovrebbe essere ascritta alla determinazione dei livelli essenziali, che devono essere assicurati sull'intero territorio nazionale - sono del tutto prive di un'adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione del parametro invocato. Un'adeguata motivazione costituisce un requisito imprescindibile, ancor più nei giudizi in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 135 del 2017, n. 107 del 2017, n. 249 del 2016, n. 239 del 2016, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 142 del 2015 e n. 82 del 2015 ).

Massima n. 40480

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art 117, primo comma, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004, e terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2017, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 2 della legge reg. Calabria n. 5 del 2004, introducendo talune prescrizioni concernenti le caratteristiche dei locali ove vengono effettuate la produzione e la stagionatura di prodotti a base di latte, ottenuti con attrezzature e metodologie tradizionali. La disposizione regionale impugnata concerne aspetti riconducibili all'igiene alimentare, ascrivibile alla materia della "tutela della salute", di competenza concorrente tra Stato e Regioni, sebbene le norme comunitarie abbiano notevolmente ristretto lo spazio di intervento. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'art. 1 impugnato non ha introdotto una disciplina in contrasto con i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal diritto comunitario e dai provvedimenti statali di attuazione, perché i materiali e i procedimenti che disciplina non sono oggetto del regolamento comunitario evocato a parametro interposto, e perché, quanto al resto, non reca alcuna innovazione riguardo alle specifiche modalità per il riconoscimento dei prodotti tradizionali, né per quanto concerne il procedimento relativo alla registrazione delle aziende produttrici e all'autorizzazione alla produzione e alla vendita, che restano disciplinate dalla legge reg. Calabria n. 5 del 2004, in conformità alla precedente normativa statale e comunitaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 339 del 2007, n. 95 del 2005 e n. 162 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 41, recante «Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali - modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art 117, primo comma - in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, «sull'igiene dei prodotti alimentari» - e terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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