Corte costituzionale

Sentenza n. 218/2018

Corte cost., sent. 29 novembre 2018, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/2018
Data di deposito
29 novembre 2018
Data di decisione
10 ottobre 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:218

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 47 del 7 aprile 2017
  • art. 21, legge n. 47 del 7 aprile 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40464

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 47 del 2017, non è disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione sulla rilevanza, a seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 220 del 2017. La normativa sopravvenuta non ha inciso in maniera sostanziale sulla disciplina oggetto di censura, essendosi limitata a sostituire un erroneo richiamo normativo, cosicché la restituzione sarebbe superflua e in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, comportando un inutile allungamento dei tempi dei giudizi a quibus. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2018, n. 33 del 2018, n. 253 del 2017, n. 86 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 186 del 2013 ).

Massima n. 40465

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge n. 47 del 2017. Il rimettente - chiarito il collegamento tra la norma censurata e i tutori nominati nell'ambito dei procedimenti sottoposti al suo esame e l'indennità di cui all'art. 379, secondo comma, cod. civ., nonché le ragioni del conflitto rispetto al parametro costituzionale evocato - ha invocato una pronuncia additiva che ponga a carico dello Stato le spese per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, per sanare la ritenuta disparità di trattamento rispetto ai tutori delle persone incapaci di nazionalità italiana.

Massima n. 40466

Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal giudice tutelare del Tribunale di Benevento in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 11 e 21 della legge n. 47 del 2017, che, in materia di minori stranieri non accompagnati, prevedono la nomina di un rappresentante del minore tratto da un elenco di tutori volontari senza che gli oneri della tutela possano essere posti a carico dello Stato. Non esiste disparità di trattamento tra i tutori dei minori stranieri non accompagnati e i tutori dei minori italiani, perché l'ufficio tutelare è sempre gratuito, integrando il suo adempimento un dovere sociale di alto valore morale a prescindere dalla nazionalità del soggetto a favore del quale viene prestato. L'equa indennità, di cui all'art. 379 cod. civ., secondo comma, è assegnata sul presupposto dell'esistenza di un patrimonio del minore (e non nella mera pensione d'invalidità, di cui usufruiscono gli incapaci italiani affidati alle cure dei tutori) e il suo riconoscimento è legato all'attività di gestione di esso, in assenza della quale al tutore, anche se di persona incapace di nazionalità italiana, non verrà riconosciuto alcunché, neppure per la rifusione delle spese vive sostenute. La pronuncia additiva richiesta dal rimettente sarebbe inoltre in contraddizione con la ratio specifica delle norme censurate, laddove richiedono un requisito ulteriore, rispetto a quelli previsti dal codice civile, per la nomina dei tutori dei minori stranieri non accompagnati, che devono essere tratti da un elenco di tutori volontari: l'elemento della volontarietà, integrandosi con il valore sociale dell'adempimento dell'ufficio, esclude la necessità della corresponsione dell'indennità, anche sotto forma di rimborso spese. ( Precedente citato: ordinanza n. 1073 del 1988 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Benevento, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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