Corte costituzionale
Sentenza n. 217/2018
Corte cost., sent. 29 novembre 2018, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/2018
- Data di deposito
- 29 novembre 2018
- Data di decisione
- 24 ottobre 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 2, quinto periodo, legge della Regione Abruzzo n. 10 del 28 gennaio 2004
- art. 44, comma 6, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 10 del 28 gennaio 2004
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 19, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 40436
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, commi 2, quinto periodo, e 6, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2004, è dichiarato inammissibile l'intervento della Federazione italiana della caccia e del sig. M.F. Oltre a non essere parti del giudizio principale, gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettati alla norma regionale censurata; né vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenza n. 194 del 2018 e relativa ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018; sentenza n. 120 del 2018 e relativa ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenze n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017 ).
Massima n. 40437
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 44, comma 2, quinto periodo, limitatamente alle parole "e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione", e comma 6, lett. c), che annovera i suddetti comitati tra coloro che attuano i pani di abbattimento di specie di fauna selvatica, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2004. La normativa regionale impugnata dal Governo, stabilendo che i comitati possono avvalersi anche dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC [Ambiti territoriali di caccia] interessati, altera il contemperamento di interessi delineato dal legislatore statale nell'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 - che indica in modo tassativo le persone abilitate all'attività in questione, realizzando uno standard minimo uniforme di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - viola la relativa sfera di competenza statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017, n. 139 del 2017, n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento della Federazione italiana della caccia e del sig. M.F.;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, quinto periodo, limitatamente alle parole «e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione», e comma 6, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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