Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2018
Corte cost., sent. 26 novembre 2018, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2018
- Data di deposito
- 26 novembre 2018
- Data di decisione
- 9 ottobre 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 ottobre 2017
- art. 15, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 ottobre 2017
- art. 23, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 ottobre 2017
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 13, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 94, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 208, comma 13, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 40908
La "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" rappresenta una materia naturalmente trasversale, intersecando materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, innanzi tutto quella del "governo del territorio", potendo venire in rilievo profili che attengono alla tutela della "salute" o alla "protezione civile" (di competenza concorrente) o all'agricoltura e foreste (di competenza residuale), talora demandando la stessa legge statale alla legislazione regionale il completamento di aspetti specifici della tutela dell'ambiente. Ferma rimanendo la riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, possono dispiegarsi le competenze proprie delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali purché, nell'esercizio di tali competenze, l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente, senza però pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio. (Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2018, n. 54 del 2012 e n. 61 del 2009 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della gestione dei rifiuti è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", riservata dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato, ferme restando per le Regioni ad autonomia differenziata le previsioni statutarie. In tale materia, lo Stato può dettare una disciplina di protezione uniforme valida per tutte le Regioni e non derogabile da queste, costituendo, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino. ( Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2016, n. 154 del 2016 e n. 58 del 2015 ).
Massima n. 40909
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 13 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, in quanto non prevede, nel procedimento di formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la fase di valutazione e di consultazione preliminare al fine della redazione del "rapporto ambientale". Della norma impugnata è possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui trovano applicazione le disposizioni del codice dell'ambiente indicate a parametro interposto. L'art. 39 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017 opera infatti un raccordo sistematico, con automatico rinvio alla legislazione statale per quanto non disposto dalla medesima legge regionale, in piena sintonia con i limiti di competenza del legislatore regionale, anche ad autonomia differenziata, in una materia - la tutela dell'ambiente - di competenza esclusiva del legislatore statale. Da tale norma di rinvio discende un canone generale interpretativo, per cui la mancata previsione di un adempimento o di una prescrizione - quale il previo procedimento di verifica di assoggettamento a VAS, secondo le disposizioni interposte evocate - non significa sua esclusione; in particolare, il riferimento al "rapporto ambientale" può essere letto in termini specifici e tecnici secondo la definizione che ne dà l'art. 5 cod. ambiente, per cui esso è il documento redatto all'esito del procedimento di verifica di assoggettamento a VAS. Il generale canone dell'interpretazione adeguatrice opera non solo nel giudizio incidentale di costituzionalità, in cui vi è il giudice rimettente, chiamato a interpretare la disposizione censurata, primo e diretto destinatario dell'interpretazione adeguatrice in ipotesi accolta da questa Corte, ma anche nel giudizio in via principale, in quanto è ben possibile che la disposizione censurata venga all'esame di un giudice comune in una controversia ordinaria, per cui, se c'è una possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, la questione di legittimità costituzionale è infondata nei termini di tale interpretazione.
Massima n. 40910
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 94 del d.lgs. n. 152 del 2006, e 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 15, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, che fissa i criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. La disposizione regionale impugnata, nel prevedere, nella specifica ipotesi di impianti collocati a monte dei punti di captazione delle acque, la localizzazione delle discariche a una distanza superiore a tremila metri, ha dettato un criterio aggiuntivo più rigoroso rispetto a quello previsto dal codice dell'ambiente, non riducendo, ma anzi innalzando i livelli di tutela, senza derogare ai criteri di cui alla disposizione statale interposta.
Massima n. 40911
Nel giudizio in via principale avente ad oggetto l'art. 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza delle ragioni addotte nel ricorso. Seppur redatto con motivazione piuttosto succinta sul punto, il ricorso, nel suo contenuto essenziale, è idoneo a identificare la questione posta, anche considerando la disciplina recata dal precedente art. 22, comma 3, che il ricorso prende espressamente in esame, al punto di ritenere che l'impugnazione riguardi, nella sostanza, il loro combinato disposto.
Massima n. 40912
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, che prevede procedure di intervento da parte dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative almeno in parte differenti da quanto stabilito dalla disposizione statale interposta. Il procedimento sanzionatorio previsto dalla disposizione regionale impugnata non esorbita dal limite costituito dall'evocato parametro interposto, in quanto lo schema e la sequenza del regime sanzionatorio è analogo a quello della simmetrica norma statale, non essendo le asimmetrie denunciate dal ricorrente tali da compromettere il complessivo e sostanziale rispetto della citata disposizione del codice dell'ambiente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 4, e 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione, rispettivamente, agli artt. 94 e 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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