Corte costituzionale
Sentenza n. 211/2018
Corte cost., sent. 22 novembre 2018, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/2018
- Data di deposito
- 22 novembre 2018
- Data di decisione
- 25 ottobre 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 47-ter, comma 1, lett. b), legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 40485
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 47-ter, commi 1, lett. b), e 8, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La norma censurata dalla Corte d'appello di Firenze, stabilendo, con riferimento a tutte le categorie di detenuti ammessi alla detenzione domiciliare "ordinaria", che il condannato che si allontana dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen., era già stata giudicata illegittima - limitatamente alla sua lett. a), riferita alla madre - con sentenza n. 177 del 2009, costituendo un tertium comparationis omogeneo e pertinente la corrispondente, ma più flessibile, disciplina degli allontanamenti dal domicilio applicabile alla madre che si trovi in detenzione domiciliare speciale, dal momento che, in entrambi i casi, il legislatore persegue l'identica finalità, pur sulla base di diversi presupposti, di consentire la cura dei figli minori, al contempo evitando l'ingresso in carcere dei minori in tenera età. Il medesimo ragionamento va esteso al raffronto del trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri, poiché non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre, tenuto conto delle stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che risentono, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni dei minori. Non sussistono ragioni per non ribadire la necessità di abbinare a tale estensione anche l'esplicita previsione, già prevista per le madri, della prognosi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 211 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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