Corte costituzionale

Sentenza n. 21/2018

Corte cost., sent. 9 febbraio 2018, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/2018
Data di deposito
9 febbraio 2018
Data di decisione
23 gennaio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 16 marzo 2017

Parametri

Massime

Massima n. 39785

Non è accolta, perché palesemente infondata, l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso governativo contro l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, perché il ricorrente avrebbe lamentato la violazione, da parte della legge regionale, di norme dello statuto speciale. Quest'ultimo, in quanto legge costituzionale, svolge a pieno titolo la funzione di parametro di legittimità costituzionale nei confronti di tutta la legislazione ordinaria, statale e regionale, e lo Stato è chiamato a garantirne il rispetto, cosicché l'interesse a ricorrere è in re ipsa.

Massima n. 39786

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, proposta dal Governo con riferimento all'art. 3 dello statuto della Regione autonoma Sardegna, che attribuisce ad essa una potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni". La norma statutaria non può fungere da parametro rispetto al quale verificare la legittimità costituzionale della legge impugnata, essendo evocata come presupposto argomentativo della dedotta violazione dell'art. 45 dello statuto medesimo.

Massima n. 39787

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di adeguata motivazione delle censure, del ricorso promosso dal Governo avverso l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017. Sia pure sinteticamente, il ricorso individua esattamente la questione, indicando le norme regionali e i parametri costituzionali, ed espone le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che la legge regionale impugnata sia costituzionalmente illegittima, citando anche la giurisprudenza costituzionale in materia. ( Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2017, n. 252 del 2016 e n. 228 del 2016 ).

Massima n. 39788

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per ipoteticità delle censure, del ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la variazione delle circoscrizioni dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes. Lo Stato può lamentare la violazione del procedimento per la variazione delle circoscrizioni comunali e, in particolare, la mancata consultazione delle popolazioni interessate, poiché tale onere procedimentale è imposto da disposizioni di rango costituzionale a garanzia del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate; non gli appartiene, invece svolgere una valutazione sul merito della scelta discrezionale assunta dal Consiglio regionale all'esito del procedimento legislativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018 e n. 94 del 2000 ).

Massima n. 39789

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la modificazione dei confini dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes, promosso dal Governo in riferimento all'art. 45 dello statuto speciale e dell'art. 133, secondo comma, Cost., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla resistente perché il parametro costituzionale evocato è riferibile soltanto alle Regioni a statuto ordinario. Tale parametro, certamente destinato alle Regioni a statuto ordinario, tuttavia vincola, nella parte in cui riconosce il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali, anche le Regioni a statuto speciale, le quali restano peraltro libere di dare attuazione a tale principio nelle forme procedimentali ritenute più opportune. ( Precedente citato: sentenza n. 453 del 1989 ).

Massima n. 39790

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 133, secondo comma, Cost. e 45 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017. La norma censurata dal Governo ha determinato, in assenza di incertezza sulla delimitazione dei relativi confini, una sia pur limitata variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes senza previamente e direttamente sentire le popolazioni interessate. I parametri costituzionali e statutari evocati, d'identico tenore testuale, impongono la consultazione delle popolazioni interessate anche quando, come nel caso in questione, la variazione circoscrizionale non è diretta conseguenza dell'istituzione di un nuovo Comune, e a prescindere dal numero dei soggetti interessati e dalla scarsa entità dell'intervento. Né la circostanza che la richiesta di variazione sia originata da un'istanza dei cittadini, come nel caso in esame, garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate, perché la sottoscrizione di istanze costituisce un modo di espressione dell'opinione che non offre garanzie circa la libertà di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni e, soprattutto, perché altro è il momento dell'iniziativa, altro è quello della consultazione vera e propria. Non rileva, infine, che i Consigli comunali interessati e il Consiglio regionale si siano espressi all'unanimità, poiché l'interesse garantito dall'obbligo di consultazione è riferito direttamente alle popolazioni e non agli enti territoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2010, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994 e n. 453 del 1989 ). L'indizione di una consultazione popolare non è necessaria quando non si tratta di variare le circoscrizioni comunali, bensì di definire una situazione di incertezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 1993 e n. 743 del 1988 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze