Corte costituzionale

Sentenza n. 209/2018

Corte cost., sent. 22 novembre 2018, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
209/2018
Data di deposito
22 novembre 2018
Data di decisione
10 ottobre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, legge della Regione Liguria n. 3 del 4 febbraio 2005
  • art. 27, legge della Regione Liguria n. 2 del 24 gennaio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 40482

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, non rileva l'intervenuta abrogazione - ad opera dell'art. 1, comma 666, lett. b), della legge n. 190 del 2014 - dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000, presupposto fondante, anche in termini di contenuto, dell'esenzione fiscale (ulteriormente) disciplinata dalla norma regionale censurata. Le disposizioni abrogate erano certamente in vigore sia al momento dell'emanazione di quest'ultima, sia alla data di insorgenza del presupposto relativo alla tassa oggetto del giudizio principale.

Massima n. 40483

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006, che riferisce il regime di favore di tassazione forfettaria delle tasse agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno della loro costruzione e fino a quello in cui si compie il trentesimo, purché definiti secondo le caratteristiche descritte dai commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, nonché iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI). La disposizione censurata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria disciplina l'agevolazione in esame in termini diversi da quanto previsto dalla legislazione nazionale all'epoca vigente, con violazione della competenza esclusiva dello Stato, essendo escluso, nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che il tributo di matrice erariale in questione possa ritenersi proprio delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, introducendo un presupposto aggiuntivo per la esenzione (quello della necessaria iscrizione del singolo veicolo presso i registri all'uopo tenuti dall'ASI o dalla FMI), si incide sui profili di ordinaria applicabilità del tributo, influendo sugli elementi sostanziali dell'imposizione. ( Precedenti citati: sentenze n. 455 del 2005, n. 297 del 2003, n. 296 del 2003 e n. 311 del 2003 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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