Corte costituzionale
Sentenza n. 208/2018
Corte cost., sent. 16 novembre 2018, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/2018
- Data di deposito
- 16 novembre 2018
- Data di decisione
- 25 settembre 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 24 del 6 novembre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 40433
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2017, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. Da una lettura complessiva del testo normativo, e dal tenore letterale della disposizione impugnata - che prevede azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica - l'intervento regionale costituisce attuazione di un più ampio progetto funzionale agli obiettivi di promozione culturale, formazione ed educazione alla legalità, attraverso una specifica formazione della polizia locale, il che esclude che essa sia collocata nell'ambito della materia "ordine pubblico e sicurezza". ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2012, n. 105 del 2006, n. 134 del 2004, n. 55 del 2001 e n. 4 del 1991 ). La promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo, purché le misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione non costituiscano strumenti di politica criminale, né generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2012, n. 325 del 2011 e n. 55 del 2001 ). La riserva allo Stato della legislazione in materia di "ordine e sicurezza pubblica" riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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