Corte costituzionale

Sentenza n. 20/2018

Corte cost., sent. 2 febbraio 2018, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/2018
Data di deposito
2 febbraio 2018
Data di decisione
10 gennaio 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 39783

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in legge n. 214 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, basata sull'asserito difetto di interesse ad agire della parte ricorrente nel giudizio a quo, che non potrebbe conseguire la pensione privilegiata, senza prima rinunciare alla pensione di inabilità già attribuitale. Con argomentazione non implausibile, il rimettente osserva che la disciplina denunciata impedisce in radice l'accoglimento del ricorso e, in questa prospettiva, si coglie la necessità di fare applicazione della norma censurata, con la conseguente rilevanza del dubbio di costituzionalità prospettato. La rilevanza di una determinata questione va valutata non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione. ( Precedente citato: sentenza n. 344 del 1990 ).

Massima n. 39784

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Puglia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con mod., in legge n. 214 del 2011, che abroga l'istituto della pensione privilegiata per la generalità dei dipendenti pubblici e conserva tale beneficio soltanto agli appartenenti al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La norma censurata ha accentuato i caratteri di specialità, sul versante oggettivo e soggettivo, della pensione privilegiata, delimitando la platea dei beneficiari, individuati secondo caratteristiche ragionevolmente omogenee, rispetto alla formulazione originaria, che includeva i dipendenti statali e i militari. Essa pertanto non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a giustificare l'estensione della normativa derogatoria a tutti i dipendenti pubblici. Né la disciplina appare irragionevole, per essere stata introdotta senza una stima analitica dei risparmi attesi, perché il legislatore, con apprezzamento che si sottrae alle censure del rimettente, ha indicato in maniera puntuale gli ostacoli che si frappongono a una plausibile previsione dei risparmi e rendono ineludibile una valutazione a consuntivo. La pensione privilegiata, che si atteggia come una sorta di riparazione per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato, è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto di impiego. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2016, n. 43 del 2015 e n. 428 del 1993 ). La giurisprudenza costituzionale conferisce rilievo alla carente illustrazione delle esigenze finanziarie e dei risparmi attesi dalle norme, quale indice sintomatico dell'irragionevolezza del bilanciamento di volta in volta attuato dal legislatore; tuttavia, la valenza significativa di tale dato si inquadra nell'àmbito di uno scrutinio più ampio, diretto a ponderare ogni elemento rivelatore dell'arbitrarietà e della sproporzione del sacrificio imposto agli interessi costituzionali rilevanti. In tale scrutinio rivestono rilievo cruciale l'arco temporale delle misure restrittive, l'incidenza sul nucleo essenziale dei diritti coinvolti, la portata generale degli interventi, la pluralità di variabili e la complessità delle implicazioni, che possono anche precludere una stima ponderata e credibile dei risparmi. ( Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2017 e n. 70 del 2015 ).

Massima n. 39798

Il generale canone di ragionevolezza si configura come "principio di sistema", chiamato a orientare le scelte del legislatore in materia previdenziale. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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