Corte costituzionale
Sentenza n. 197/2018
Corte cost., sent. 12 novembre 2018, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/2018
- Data di deposito
- 12 novembre 2018
- Data di decisione
- 4 luglio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 40385
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006. Entrambe le ordinanze di rimessione si peritano di chiarire che la gravità dei fatti addebitati ai magistrati incolpati non consente di applicare nei loro confronti la previsione (di cui all'art. 3-bis del medesimo decreto) che esclude la configurabilità dell'illecito disciplinare quando il fatto è di scarsa rilevanza; e aggiungono, non implausibilmente, che l'automatismo della sanzione prevista dalla norma censurata non consente al giudice disciplinare di apprezzare se la condotta dello stesso incolpato abbia in concreto attinto la soglia massima di offensività, valutazione che invece potrebbe essere compiuta ove tale automatismo fosse rimosso.
Massima n. 40386
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per non avere il rimettente esperito alcun tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata. Anche se il dato testuale è ambiguo, l'interpretazione proposta dalla parte - sebbene, prime facie, plausibile - non è sostenibile, mentre la scelta del legislatore, di prevedere la rimozione obbligatoria del magistrato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'art. 3, lett. e), del medesimo decreto, attiene al merito della questione prospettata, e non già al dedotto profilo di inammissibilità.
Massima n. 40387
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, non è accolta l'eccezione dì inammissibilità, per avere omesso il rimettente di esplicitare, in punto dì rilevanza, le ragioni della mancata sovrapponibilità tra l'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. e dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006. La pretesa della parte, relativa alla suddetta sovrapponibilità, è insostenibile, con la conseguenza che l'illecito disciplinare indicato ben può configurarsi anche ove, come nel caso oggetto del giudizio a quo, l'incolpato sia stato assolto in sede penale dall'accusa di induzione indebita.
Massima n. 40388
Sono dichiarate non fondate le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate dalla sez. disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, che prevede in via obbligatoria la sanzione della rimozione per il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'art. 3, lett. e), del medesimo decreto. Nessuno dei tre profili indicati dal rimettente determina una disparità di trattamento: non quello "esterno", perché gli illeciti disciplinari di cui alle lett. a) e b) dell'articolo censurato non sono idonei come tertia comparationis, in quanto non omogenei a quelli della lett. e) e caratterizzati da un disvalore non comparabile; non quello "interno", tra le diverse ipotesi contemplate dalla disposizione censurata, perché ogniqualvolta la legge preveda la sanzione massima applicabile in un dato settore di disciplina per una pluralità di fattispecie astratte, essenziale e sufficiente a garantire il rispetto del principio di eguaglianza è che anche la fattispecie di illecito meno grave sia pur sempre connotata da un grado di disvalore tale da rendere non manifestamente sproporzionata la comminatoria della sanzione massima; né sussiste una manifesta irragionevolezza sotto il profilo "intrinseco", perché l'automatismo della norma censurata non è legato al sopravvenire di una condanna penale - dovendosi in tal caso conservarsi presso l'organo disciplinare una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione -, bensì costituisce un'unica sanzione fissa per chi sia ritenuto responsabile di un preciso illecito, di natura meramente disciplinare. Infine, la scelta del legislatore non appare censurabile neppure sotto l'ulteriore profilo della proporzionalità in senso stretto della sanzione: sebbene quest'ultima interferisce in maniera assai gravosa con i diritti fondamentali del soggetto che ne è colpito, gli lascia altresì la possibilità di intraprendere altra professione. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 234 del 2015, n. 170 del 2015, n. 112 del 2014, n. 363 del 1996, n. 197 del 1993 e n. 16 del 1991 ). La specificità delle sanzioni disciplinari comporta che ai relativi automatismi sanzionatori non si applicano, o si applicano con un maggior grado di flessibilità, alcune delle garanzie che circondano la pena in senso stretto; tali automatismi potranno pertanto eccezionalmente superare il vaglio di non manifesta irragionevolezza proprio e soltanto in quanto funzionali all'applicazione di una mera sanzione disciplinare, ma resteranno invece, in linea di principio, inaccettabili nell'ambito delle pene in senso stretto. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012 e n. 50 del 1980 ). Ai magistrati è affidata la tutela dei diritti di ogni consociato, e per tale ragione sono tenuti - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni. E ciò per evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto. Benché le sanzioni disciplinari attengano in senso lato al diritto sanzionatorio-punitivo, e proprio per tale ragione attraggano su di sé alcune delle garanzie che la Costituzione e le carte internazionali dei diritti riservano alla pena, esse conservano tuttavia una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto costituzionale, non essendo ad esempio soggette al principio della necessaria funzione rieducativa della pena, connotato esclusivo delle pene in senso stretto. ( Precedenti citati: sentenza n. 281 del 2013; ordinanza n. 169 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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