Corte costituzionale
Sentenza n. 18/2018
Corte cost., sent. 2 febbraio 2018, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/2018
- Data di deposito
- 2 febbraio 2018
- Data di decisione
- 6 dicembre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:18
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39778
Sono dichiarate inammissibili, per carenza argomentativa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quat er , del d.P.R. n. 115 del 2002 - che prevede, in caso di infondatezza del gravame, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte processuale che l'ha proposto -, sollevate dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nel giudizio in cui parte è l'amministrazione statale, esonerata dal pagamento del contributo. La premessa interpretativa del rimettente - che la normativa censurata debba trovare applicazione nel processo tributario d'appello - è enunciata in modo assertivo, senza chiarire, come sarebbe stato suo onere, le ragioni che dovrebbero giustificarla, mentre non trova riscontro nel diritto vivente consolidatosi, considerato che in seno alle Commissioni tributarie regionali non si rinviene un orientamento univoco e che la Cassazione non risulta essersi ancora pronunciata al riguardo; né tiene conto dell'opzione ermeneutica alternativa, fondata sull'insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato - misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria - e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2017 e n. 78 del 2016; ordinanza n. 362 del 2010 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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