Corte costituzionale
Sentenza n. 176/2018
Corte cost., sent. 23 luglio 2018, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/2018
- Data di deposito
- 23 luglio 2018
- Data di decisione
- 4 luglio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione Campania n. 22 del 28 luglio 2017
Parametri
Massime
Massima n. 40188
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di adeguata motivazione sulle violazioni denunciate, del ricorso del Governo avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg Campania n. 22 del 2017. Contrariamente a quanto denunciato, le doglianze del ricorrente ? oltre a individuare con precisione la disposizione impugnata, i parametri costituzionali e la normativa interposta ritenuta rilevante ? illustrano con sufficiente chiarezza le ragioni poste a fondamento delle promosse questioni di costituzionalità.
Massima n. 40189
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. e) ed l), Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. Campania n. 22 del 2017, che consente la proroga di tre anni delle concessioni aventi ad oggetto la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate, con possibilità di coltivazione e commercializzazione dei materiali estratti. Se l'attività di sfruttamento delle cave ricade nel campo del diritto comunitario in tema di contendibilità dei titoli concessori, esso è però evocato in modo non pertinente con riferimento alla fattispecie normativa in contestazione, che non determina alcuna alterazione ingiustificata degli equilibri del mercato perché prescrive, sul ragionevole presupposto che non sussiste un mercato disponibile a investire nello sfruttamento di un bene ormai divenuto infruttifero, che i concessionari della cava attiva (scelti a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica) si costituiscano in consorzio per provvedere alla riqualificazione ambientale della cava abbandonata. In questi termini, tale obbligo, anche quando comporti la residua coltivazione della cava, non è orientato a finalità di lucro, in quanto diretto a consentire l'ultimazione degli interventi di riqualificazione necessari. Il possibile differimento triennale del termine per il completamento delle attività di recupero - periodo non eccessivo, accordato previa verifica che quello originario non sia stato sufficiente per causa non imputabile agli esercenti - non assegna alcun vantaggio al prestatore uscente e risulta proporzionato alla finalità della ricomposizione. La norma impugnata, infine, non invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza", stante l'inidoneità della cava abbandonata a fornire un'occasione di guadagno per il privato, e la sua attitudine ad assumere rilevanza ai soli fini della salvaguardia dell'ambiente; né la fattispecie impugnata ricade nel campo dei contratti pubblici, non avendo ad oggetto le concessioni in esame una prestazione di servizi determinata dall'ente aggiudicatore, bensì l'esercizio di un'attività economica con clausola prescrittiva di recupero ambientale. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012 ). Alla luce del diritto europeo, la regolazione dell'accesso ai mercati in base a concessione è compatibile con il principio della concorrenza a condizione che: la scelta del concessionario avvenga in base a criteri oggettivi, non discriminatori e nell'ambito di procedure di evidenza pubblica; non sia previsto alcun diritto di proroga automatico in favore del titolare della concessione scaduta o in scadenza; la durata delle concessioni non sia eccessivamente lunga, in quanto durate eccessive stimolano gestioni inefficienti; non vengano riconosciute esclusive, né preferenze, nel conferimento o rinnovo delle concessioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017, n. 171 del 2013, n. 114 del 2012 e n. 213 del 2011 ). A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia "cave e torbiere" è stata ricondotta alla competenza residuale delle Regioni, con il limite del rispetto degli standard ambientali e paesaggistici fissati dalle leggi statali. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma l, lettera c), della legge della Regione Campania 28 luglio 2017, n. 22 (Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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