Corte costituzionale

Sentenza n. 153/2018

Corte cost., sent. 11 luglio 2018, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/2018
Data di deposito
11 luglio 2018
Data di decisione
20 giugno 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 170, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 40001

È dichiarato inammissibile l'intervento di Giovanni Ferrero nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967. L'interveniente è titolare di una situazione soggettiva regolata dalla norma censurata, al pari delle situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi a quibus; da tali elementi, tuttavia, non è possibile desumere un interesse direttamente riconducibile all'oggetto dei giudizi principali e allo specifico rapporto sostanziale in essi dedotto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A ciò è possibile derogare, senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018 ).

Massima n. 40002

È dichiarata inammissibile, per erronea individuazione della disciplina censurata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Lazio, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, nella parte in cui prevede, ai fini pensionistici, che l'indennità o la retribuzione di posizione del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sia computata nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili e non già nella misura intera attribuita a chi lavori in Italia. La norma censurata regolamenta il trattamento retributivo del personale diplomatico in servizio all'estero, mentre la vicenda sottoposta al vaglio del rimettente investe il trattamento previdenziale del personale diplomatico che conclude la carriera all'estero, sotto il peculiare profilo della rilevanza ai fini pensionistici della retribuzione di posizione. Il giudice a quo, per contro, censura le sole previsioni in tema di trattamento retributivo, senza coglierne le implicazioni sulla disciplina previdenziale ratione temporis applicabile, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e delle deduzioni svolte a tale riguardo dalle parti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 20 giugno 2018ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del 10 maggio 2017 (reg. ord. n. 164 del 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale. del 22 novembre 2017.Rilevato che nel giudizio è intervenuto ad adiuvandum Giovanni Ferrero, con atto depositato il 12 dicembre 2017;che l'interveniente ha dedotto di essere stato collocato a riposo - con il grado di ministro plenipotenziario - allorché era assegnato a una sede estera e di percepire, pertanto, al pari del ricorrente nel giudizio a quo, un trattamento previdenziale proporzionato alla misura minima dell'indennità di posizione, corrisposta al personale della carriera diplomatica che lavori all'estero;che l'interveniente fonda l'ammissibilità dell'intervento sul presupposto di «un interesse qualificato a che la norma oggetto di censura venga dichiarata incostituzionale».Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (fra le molte, sentenza n. 77 del 2018, punto 4. del Considerato in diritto), «la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)» e che a tale disciplina è possibile derogare, senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, «soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura»;che l'interveniente è titolare di una situazione soggettiva regolata dalla norma oggetto di censura e non vanta, tuttavia, un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale e allo specifico rapporto sostanziale che vi è dedotto;che l'intervento spiegato in giudizio da Giovanni Ferrero deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento di Giovanni Ferrero nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 164 del 2017.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

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