Corte costituzionale

Sentenza n. 151/2018

Corte cost., sent. 11 luglio 2018, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/2018
Data di deposito
11 luglio 2018
Data di decisione
22 maggio 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, legge della Regione Basilicata n. 5 del 4 marzo 2016
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 19 del 5 agosto 2016

Parametri

Massime

Massima n. 39999

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2016, è dichiarato ammissibile l'intervento di Barilla G. e R. Fratelli spa, in quanto, benché non sia parte nel giudizio principale, la stessa società è portatrice di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, cosicché la decisione adottata è destinata a ripercuotersi sulla sua posizione soggettiva, che ha già assunto i contorni di un interesse qualificato nel giudizio amministrativo dalla stessa instaurato. ( Precedente citato: sentenza n. 230 del 2017 e ordinanza ad essa allegata ).

Massima n. 40000

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Basilicata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 41 Cost. - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2016, che ha modificato l'art. 47 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, prevedendo la sospensione dei provvedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni sul territorio regionale per la realizzazione di impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti nelle more dell'aggiornamento del piano regionale di gestione, già adottato dalla Giunta regionale, e comunque entro il 31 dicembre 2016. La disposizione censurata - che presenta il contenuto tipico di una "misura di salvaguardia", e pertanto non è in contrasto con la legislazione nazionale, che invece integra mediante l'adozione di una misura di carattere eccezionale e temporaneo, coessenziale alla propria natura cautelare - è esercizio del potere attribuito alle Regioni dal codice dell'ambiente (artt. 199 e 200 del d.lgs. n. 152 del 2006), che persegue finalità attinenti a competenze regionali, destinate ad intersecarsi con profili di tutela ambientale, la quale dà luogo a una competenza trasversale, che può incidere su materie diverse, che possono essere regionali e concorrenti. La sospensione dei termini procedimentali - limitata, ragionevolmente, al massimo al 31 dicembre 2016, e finalizzata a mantenere lo status quo ante nelle more del suddetto aggiornamento - non comporta, di per sé, una deroga in pejus dei livelli di tutela uniforme stabiliti con legge statale, essendo ispirata a impedire che durante tale adeguamento siano adottati provvedimenti che - quantunque formalmente rispettosi delle regole sul procedimento autorizzativo - possano arrecare un pregiudizio all'integrità ambientale, rivista all'esito di tale adeguamento. La limitazione arrecata all'iniziativa economica privata risponde inoltre ai requisiti di temporaneità e congruità della misura. Per un verso, quanto all'individuazione dell'utilità sociale, è pacifico che nel relativo ambito vada ricompresa la tutela dell'ambiente; per altro verso, la circostanza della determinazione dei termini entro i quali l'amministrazione regionale ha l'obbligo di concludere tanto il procedimento autorizzativo quanto quello di aggiornamento del piano di gestione fornisce una protezione adeguata alla libertà in questione, nei cui confronti introduce un limite non irragionevole. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2004 e n. 190 del 2001 ). Per costante giurisprudenza costituzionale la disciplina dei rifiuti - e dunque le scelte inerenti alle politiche da perseguire e gli strumenti da utilizzare in concreto - attiene alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", riservata, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato. Tuttavia non è possibile identificare una "materia" in senso tecnico qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. ( Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2016, n. 154 del 2016, n. 101 del 2016, n. 58 del 2015, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011 e n. 407 del 2002 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, spettano alla competenza esclusiva dello Stato le determinazioni che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, e che fungono da limite invalicabile per quegli interventi normativi interferenti che le Regioni e le Province autonome dettano in materie di loro competenza, ammissibili alla condizione che siano garantiti i livelli di tutela dell'ambiente previsti dalla legislazione statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2017, n. 180 del 2015, n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 314 del 2009, n. 249 del 2009 e n. 407 del 2002 ). Nel disciplinare la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, pur nel rispetto dei criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali che rappresentano soglie inderogabili di protezione ambientale, le Regioni esercitano una competenza legislativa loro propria, nella materia "governo del territorio". ( Precedente citato: sentenza n. 314 del 2009 ). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica privata allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, come sancito dall'art. 41, comma secondo, Cost., purché l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. ( Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2018 e n. 16 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19 (Legge regionale concernente disposizioni varie), che ha modificato l'art. 47 della legge di detta Regione 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2016), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 41 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2018ORDINANZARilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (reg. ord. n. 79 del 2017) è intervenuta la società Barilla G. e R. Fratelli spa, la quale, qualificandosi come controinteressata pretermessa nel giudizio principale, ha assunto che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in oggetto le arrecherebbe una lesione di rilevante gravità;premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente riflesso, ovvero regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, si vedano la sentenza n. 85 del 2017 e l'ordinanza allegata alla sentenza n. 243 del 2016).Considerato che la società interveniente appare titolare di un interesse qualificato, nel senso sopra specificato.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

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