Corte costituzionale
Sentenza n. 150/2018
Corte cost., sent. 11 luglio 2018, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/2018
- Data di deposito
- 11 luglio 2018
- Data di decisione
- 22 maggio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Calabria n. 8 del 19 febbraio 2016
Parametri
Massime
Massima n. 39997
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata dalla Regione resistente nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 8 del 2016, che prevede la sospensione, per il termine massimo di un anno, dei procedimenti autorizzativi (e dei sub-procedimenti) riferiti alla VIA e all'AIA relativi a nuovi impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione. La successiva approvazione del nuovo piano non ha influenza nel giudizio costituzionale, in quanto la rilevanza della questione va valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione e non a quelle sopravvenute, anche ove tali ultime siano tali da incidere sulla persistente attualità dell'interesse ad agire nel giudizio principale, permanendo la necessità di sottoporre allo scrutinio di costituzionalità una norma che, come nel caso di specie, abbia comunque prodotto effetti sulle posizioni soggettive dei destinatari. ( Precedente citato: sentenza n. 42 del 2011 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, il giudizio di legittimità costituzionale non è suscettibile di essere influenzato dalle eventuali successive vicende di fatto che concernono il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010 ).
Massima n. 39998
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Calabria in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 8 del 2016, che prevede la sospensione, per il termine massimo di un anno, dei procedimenti autorizzativi (e dei sub-procedimenti) riferiti alla VIA e all'AIA relativi a nuovi impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione. La disposizione censurata - che presenta il contenuto tipico di una "misura di salvaguardia", introducendo una misura di carattere eccezionale e temporaneo, coessenziale alla propria natura cautelare - è esercizio del potere attribuito alle Regioni dal codice dell'ambiente (artt. 199 e 200 del d.lgs. n. 152 del 2006), e si collega alla distribuzione nel territorio degli impianti di trattamento dei rifiuti, nella prospettiva dell'imminente approvazione del nuovo piano, e pertanto nella sospensione non è ravvisabile una deroga in pejus dei termini massimi stabiliti per la durata dei procedimenti autorizzativi. Perseguendo finalità di cura del territorio in relazione alle esigenze di contrasto all'emergenza dei rifiuti, la norma impugnata risponde ad interessi funzionalmente collegati con la tutela ambientale, essendo la sospensione - dalla durata ragionevole - unicamente finalizzata a mantenere la situazione esistente, impedendo che prima dell'adozione del nuovo piano, necessariamente ispirato a criteri che preservano l'integrità dell'ambiente, siano adottati provvedimenti che possano invece nuocervi. La tutela dell'ambiente così perseguita non solo è immune da effetti peggiorativi, ma appare al contrario rafforzata. Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti attiene alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", riservata, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato; tuttavia, non è possibile identificare una "materia" in senso tecnico qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, investendo e intrecciandosi inestricabilmente con altri interessi e competenze, le quali ben possono essere regionali o concorrenti, spettando alla competenza esclusiva dello Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, che costituisce un limite per gli interventi normativi delle Regioni e delle Province autonome. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2017, n. 244 del 2016, n. 154 del 2016, n. 101 del 2016, n. 180 del 2015, n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 54 del 2012 n. 314 del 2009, n. 244 del 2011, n. 249 del 2009 e n. 407 del 2002). La localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, quantunque adottata in conformità ai criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali, costituisce esercizio, da parte delle Regioni, di una competenza legislativa loro propria, sia pure concorrente con quella statale, attenendo al "governo del territorio". ( Precedente citato: sentenza n. 314 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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