Corte costituzionale
Sentenza n. 138/2018
Corte cost., sent. 27 giugno 2018, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/2018
- Data di deposito
- 27 giugno 2018
- Data di decisione
- 8 maggio 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 7 del 26 aprile 2017
Parametri
Massime
Massima n. 40830
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2017, la quale, quantificando gli oneri connessi per i percorsi formativi e informativi, previsti dalla medesima legge regionale, volti a promuovere la diffusione, al di fuori dell'ambiente ospedaliero, delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, dispone che, per il biennio 2017-2018, si provveda con le risorse finanziarie di cui alla missione 20, programma 20.03, del bilancio di previsione 2017-2019. Alla singolare formulazione della norma regionale impugnata occorre conferire l'unica accezione conforme a Costituzione e, ancor prima, a elementari canoni di razionalità, per cui la nuova spesa generata dai servizi istituiti deve trovare copertura sia nel bilancio annuale che in quello triennale. Il legislatore regionale - dopo aver quantificato, con specificazione annuale, la spesa del triennio - si è preoccupato infatti di prelevare le risorse dal fondo di riserva 2017 per il biennio 2017-2018, così da coprirne il relativo onere. Poiché l'assunzione di un nuovo servizio pone in essere una variazione di bilancio che deve essere illustrata nella sua complessiva neutralità, resta ferma per la Regione l'impossibilità di dar seguito per gli esercizi successivi al 2018 a spese non coperte nelle forme di legge. I principi contabili non vietano di coprire - attraverso l'utilizzazione del fondo di riserva - la spesa relativa a un esercizio successivo a quello in cui si effettua detto prelievo. Si tratta di una pratica che non collide con il principio di copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., poiché si limita alla conservazione, per l'impiego successivo, di una risorsa esistente e disponibile al momento di deliberazione della spesa. Una legge che istituisce un nuovo servizio, coprendone la spesa attraverso il prelievo da un fondo di riserva, è un atto che incide sull'articolazione del bilancio, mutandone - sia pure in modo compensativo - le singole componenti; per questo motivo la variazione dovrebbe essere illustrata in modo completo ed esaustivo, non limitandosi alla dimensione del prelievo dal fondo e all'assegnazione al pertinente programma, bensì corredandola dei nuovi stanziamenti conseguenti all'operazione modificativa. Tale regola non è meramente formale, ma si collega teleologicamente alla garanzia degli equilibri e al principio di trasparenza. Per il bilancio consuntivo delle Regioni e per tutti gli atti normativi che incidono sul bilancio di previsione, istituendo nuove spese, la sofisticata articolazione degli schemi finanziari deve essere compensata - nel testo della legge - da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione delle componenti che incidono sulle risultanze del bilancio. ( Precedente citato: sentenza n. 274 del 2017 ).
Massima n. 40831
Non può essere preso in considerazione il profilo di censura proposto dal ricorrente solo nella memoria illustrativa perché del tutto estraneo all'originario thema decidendum delineato nel ricorso. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 6, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2017, che riguarda l'istituzione di servizi generatori di nuova spesa, la questione riguarda il solo esercizio 2018, non potendo essere preso in considerazione il profilo di censura relativo all'esercizio 2019, proposto dal ricorrente solo nella memoria illustrativa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare), promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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