Corte costituzionale

Sentenza n. 133/2018

Corte cost., sent. 26 giugno 2018, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/2018
Data di deposito
26 giugno 2018
Data di decisione
7 febbraio 2018
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:133

Parametri

  • art. 14, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 68, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 41359

La forma dell'ordinanza rivestita dall'atto introduttivo può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ove sussistano gli estremi sostanziali di un valido ricorso. (Nel caso di specie, relativo al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per le dichiarazioni rese alla stampa da un senatore, per le quali pende un procedimento civile di risarcimento del danno davanti al Tribunale di Cosenza, l'ordinanza-ricorso contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 14 delle Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale e dall'art. 37 delle Norme integrative per i giudizi dinnanzi ad essa, in quanto riporta per esteso le dichiarazioni considerate diffamatorie e indica le occasioni in cui sono state rese, argomentando sulla non riconducibilità delle stesse alla funzione parlamentare). ( Precedenti citati: ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, 91 del 2016 e n. 137 del 2015 ).

Massima n. 41360

È dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese alla stampa da un senatore, per le quali pende un procedimento civile di risarcimento del danno davanti al Tribunale di Cosenza, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., ed è annullata, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 16 settembre 2015. Non sussistono, nel caso di specie, né il nesso con l'esercizio della funzione parlamentare delle dichiarazioni rese extra moenia, né quello contenutistico e temporale con atti interni del Parlamento, da accertare in ossequio al criterio funzionale dell'insindacabilità. Le pubblicazioni giornalistiche del senatore per cui il ricorrente intende procedere, infatti, non presentano nessun elemento idoneo a qualificarle come espressione specifica della funzione parlamentare, ma piuttosto come ordinario esercizio del diritto di informazione e di critica, spettante al parlamentare come a ogni cittadino. Quanto alle dichiarazioni rese extra moenia, per alcune di esse l'oggetto non corrisponde contenutisticamente a quello degli atti interni indicati come rilevanti, mentre, per altre, il distacco temporale e la non prevedibilità del successivo atto interno - per evidente diversità di contenuto con quello asseritamente contenente i suoi elementi "embrionali" - escludono la contestualità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 139 del 2016, n. 91 del 2016, n. 144 del 2015, n. 137 del 2015 e n. 335 del 2006).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese alla stampa locale dal senatore Antonio Gentile sul conto del dott. Franco Petramala, per le quali pende procedimento civile davanti al Tribunale ordinario di Cosenza, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta del 16 settembre 2015 (Doc. IV-ter, n. 7).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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