Corte costituzionale
Sentenza n. 125/2018
Corte cost., sent. 13 giugno 2018, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/2018
- Data di deposito
- 13 giugno 2018
- Data di decisione
- 8 maggio 2018
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 649, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 41327
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, che, riguardando il gioco lecito praticato mediante apparecchi del tipo Amusement with prizes (AWP) e Video lottery terminal (VLT), ha stabilito in 500 milioni di euro la riduzione delle risorse statali a titolo di compenso ai concessionari e ai soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco suddetto. La disposizione censurata costituisce il parametro di legittimità dell'atto impugnato nel giudizio principale e quindi il giudice a quo ne deve fare applicazione. Infatti, quanto alla valutazione di rilevanza operata dal rimettente, essa è plausibile perché, anche se il decreto impugnato riguarda direttamente solo la posizione dei concessionari, i gestori sono anch'essi interessati atteso che l'onere non può non riflettersi su di loro in sede di rinegoziazione, mentre anche la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale è motivata diffusamente, nonché con riferimento a tutta la disposizione censurata.
Massima n. 41328
Il mancato esame, da parte del giudice rimettente, di altri motivi di illegittimità del provvedimento impugnato, indicati nei distinti ricorsi introduttivi dei giudizi innanzi a sé, non è preclusivo dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata. Nel giudizio di costituzionalità non è sindacabile l'ordine logico secondo il quale il rimettente reputa, con motivazione non implausibile, di affrontare le varie questioni o i motivi di ricorso portati al suo esame. ( Precedente citato: sentenza n. 132 del 2015 ).
Massima n. 41329
È ordinata la restituzione degli atti al TAR del Lazio - perché valuti, in tutti i giudizi a quibus, se permangano, o no, ed eventualmente in quali termini, i dubbi di legittimità costituzionale originariamente espressi per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, che, riguardando il gioco lecito praticato mediante apparecchi del tipo Amusement with prizes (AWP) e Video lottery terminal (VLT), ha stabilito in 500 milioni di euro la riduzione delle risorse statali a titolo di compenso ai concessionari e ai soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco suddetto, in quota proporzionale al numero di apparecchi riferibili ai concessionari alla data del 31 dicembre 2014. Successivamente alle ordinanze di rimessione sono sopravvenuti i commi 920 e 921 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, il primo che ha abrogato ex nunc il comma censurato, mentre il secondo ne ha fornito un'interpretazione autentica. Se la rilevanza della questione permane invariata, in quanto la disposizione indubbiata si applica anche dopo l'introduzione dello ius superveniens, la nuova disposizione - fermo restando che l'an ed il quantum della prestazione, rimasti invariati per l'anno 2015, non rientrano nell'oggetto della questione di legittimità costituzionale, come delimitato dal rimettente - può risultare idonea a ridimensionare la denunciata illegittimità, sì da rendere indispensabile una nuova valutazione del presupposto della non manifesta infondatezza. Non solo, infatti, lo ius superveniens interviene con effetto ex nunc, ma l'onere del prelievo forzoso non è più a carico solo dei concessionari, ma grava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori, mentre il criterio di riparto è basato non solo sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015. ( Precedente citato: sentenza n. 56 del 2015 ). Non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal giudice rimettente, potendo la Corte costituzionale stessa ritenere che la nuova disposizione non alteri affatto la norma censurata, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa. Ove, invece, la nuova disposizione abbia un impatto maggiore in termini di incidenza sulla portata normativa della disposizione censurata, sì da integrarla, modificarla o finanche abrogarla, in tutto o in parte, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti i presupposti dell'incidente di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ). Quando la nuova disposizione non vale a revocare in dubbio la rilevanza della questione, ritenuta dal giudice rimettente, nel senso che essa comunque permane, la possibile incidenza dello ius superveniens va valutata essenzialmente con riferimento all'altro presupposto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la non manifesta infondatezza della questione.
Massima n. 41330
Affinché si possa procedere, in caso di ius superveniens, al controllo di costituzionalità piuttosto che restituire gli atti al giudice rimettente, rileva non solo il contenuto della nuova disposizione, ove in ipotesi modellato sul principio tempus regit actum, ma anche il verso della sua incidenza, persistendo, sotto questo profilo, la condizione di ammissibilità del giudizio incidentale non solo ove la nuova disposizione non escluda l'applicazione, ratione temporis, della disposizione censurata, ma anche ove la prima incida su quest'ultima nel senso di aggravarne i denunciati vizi di legittimità costituzionale. In questa evenienza - ove la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, quale ritenuta dal giudice rimettente, permanga nel suo nucleo essenziale - può essere la stessa Corte a valutare il novum normativo per verificare la persistente sussistenza di tale condizione di ammissibilità del giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2018 e n. 257 del 2017 ). Quando, nei giudizi in via incidentale, l'intervento del legislatore è orientato nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione, con l'effetto di ridimensionare o finanche emendare i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal giudice rimettente, deve di norma essere investito il giudice rimettente perché rivaluti il presupposto dell'incidente di costituzionalità, costituito dalla non manifesta infondatezza della questione. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2018 )
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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