Corte costituzionale

Sentenza n. 124/2018

Corte cost., sent. 13 giugno 2018, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/2018
Data di deposito
13 giugno 2018
Data di decisione
22 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, lett. d), legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 29 dicembre 2016
  • art. 8, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 27 dicembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 41326

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 79, comma 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016 - l'art. 10, comma 2, lett. d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016, nella parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge prov. Trento n. 27 del 2010, le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali». La norma impugnata dal Governo, dettando un articolato e diverso sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo di equilibrio di bilancio, viola il parametro interposto applicabile a tutti gli enti locali, ivi compresi quelli della Provincia autonoma di Trento. ( Precedenti citati: sentenza n. 101 del 2018 e n. 40 del 2014 ). Il carattere generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica esige che, indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi macroeconomici, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema sanzionatorio, proporzionato all'entità delle infrazioni commesse dagli enti locali. ( Precedenti citati: sentenza n. 101 del 2018 e n. 94 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale sui confini tra competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e competenza statutaria delle autonomie speciali in tema di finanza locale, la definizione delle sanzioni applicabili spetta allo Stato, dal momento che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della 'finanza pubblica allargata' nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per cui non può essere ipotizzata una differenziazione per gli enti operanti nelle autonomie speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2018, n. 94 del 2018, n. 40 del 2014 e n. 425 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), nella parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)», le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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