Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2018

Corte cost., sent. 13 giugno 2018, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2018
Data di deposito
13 giugno 2018
Data di decisione
11 aprile 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010

Parametri

  • art. 25, legge n. 83 del 11 marzo 1957
  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • Carta sociale europea, art. 6, 132
  • legge n. 30 del 9 febbraio 1999
  • Carta sociale europea, 132
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 5, Carta sociale europea
  • art. 11, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Massime

Massima n. 40501

Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi spiegati da FP CGIL, CGIL, SILP CGIL, FICIESSE, Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010. Tali soggetti sono estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, né lo status di militare proprio di alcuni li rende titolari di un tale interesse. Per costante giurisprudenza, sono ammessi a partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale orientamento è valido anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2017, n. 85 del 2017, n. 16 del 2017, n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale, ordinanza n. 227 del 2016 ). È inammissibile l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale spiegato da soggetti che siano parti in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. ( Precedenti citati: sentenza n. 69 del 2017 e relativa ordinanza dibattimentale ).

Massima n. 40502

È inammissibile - in quanto volta ad ampliare il thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione - la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, prospettata in riferimento all'art. 6 della Carta sociale europea dalla parte costituita in giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015 e n. 271 del 2011 ).

Massima n. 40503

Attesa l'autonomia del procedimento incidentale dinanzi alla Corte costituzionale, non è accolta l'eccezione di inammissibilità (in specie, della questione di costituzionalità dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010) prospettata in ragione dell'asserita mancanza di integrità del contraddittorio nel giudizio a quo.

Massima n. 40504

Va respinta l'eccezione di irrilevanza della questione ove la relativa valutazione effettuata del rimettente sia non implausibile. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che l'addebito disciplinare militare contestato nel giudizio principale andava ricondotto all'art. 1470, comma 2, anziché al censurato art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010).

Massima n. 40505

La Carta sociale europea (riveduta nel 1996 e ratificata e resa esecutiva con la legge n. 30 del 1999) presenta spiccati elementi di specialità, che la collegano alla CEDU, della quale costituisce il naturale completamento sul piano sociale, e deve dunque qualificarsi fonte internazionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. Essa è priva di effetto diretto e la sua applicazione non può avvenire immediatamente ad opera del giudice comune, ma richiede l'intervento della Corte costituzionale, cui va prospettata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del citato art. 117, primo comma, Cost., della norma nazionale ritenuta in contrasto con la Carta, tanto più che la struttura di tale parametro interposto si caratterizza prevalentemente come affermazione di princìpi ad attuazione progressiva, imponendo in tal modo una particolare attenzione nella verifica dei tempi e dei modi della loro attuazione. ( Precedente citato: sentenza n. 349 del 2007, secondo cui la CEDU ha inteso costituire un "sistema di tutela uniforme" dei diritti fondamentali civili e politici ). Le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta sociale europea, tanto più se l'interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei princìpi costituzionali dell'ordinamento nazionale. Infatti, l'assenza, nella Carta sociale europea e nel relativo Protocollo addizionale, di disposizioni analoghe o con effetto equivalente all'art. 32, par. 1, o all'art. 46 della CEDU (in forza dei quali la Corte di Strasburgo è competente su tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della CEDU e le sue sentenze hanno l'autorità di res iudicata relativamente agli Stati in causa e alla controversia decisa) esclude che alle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali e alle norme della Carta sociale europea possa estendersi quanto affermato dalla sentenza n. 349 del 2007, secondo cui - poiché le norme della CEDU vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte di Strasburgo - la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma [interposta] come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata. ( Precedente citato: sentenza n. 349 del 2007 ).

Massima n. 40506

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 11 della CEDU e all'art. 5 della Carta sociale europea - l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali". La disposizione censurata dal Consiglio di Stato e dal TAR Veneto, nella parte in cui vieta la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale da parte dei militari, non è compatibile con gli evocati parametri interposti, poiché essi riconoscono agli Stati contraenti la facoltà di introdurre restrizioni all'esercizio dei diritti sindacali dei militari, ma non di negare in radice il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale. Al contrario, il divieto, dalla stessa disposizione previsto, di aderire ad "altre associazioni sindacali" - dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e non possano aderire ad associazioni diverse - è compatibile sia con le menzionate norme internazionali, in quanto non comporta il venir meno di un elemento essenziale della libertà di associazione, sia con i principi costituzionali, atteso che le specificità dell'ordinamento militare giustificano l'esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono. La corretta attuazione della disciplina costituzionale della materia esige peraltro che il riconoscimento ai militari del diritto di associazione sindacale sia accompagnato dalla previsione di condizioni e limiti al suo esercizio, al qual fine possono già trovare applicazione, quanto alla costituzione delle associazioni sindacali, l'art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, alla cui stregua gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti e vagliati verificandone la conformità ai principi di democraticità dell'ordinamento delle Forze armate (art. 52 Cost.) e di neutralità dei Corpi deputati alla difesa della Patria (artt. 97 e 98 Cost.); e, quanto ai limiti dell'azione sindacale, il divieto per i militari di esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.). Con riguardo agli ulteriori limiti, è invece indispensabile una specifica disciplina legislativa, in attesa della quale il vuoto normativo può essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con le disposizioni (art. 1478, comma 7, cod. ord. militare) che escludono dalla loro competenza "le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale", e che costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi richiamati. ( Precedenti citati: sentenze n. 449 del 1999, n. 278 del 1987 e n. 126 del 1985, sulla assoluta specialità della funzione militare e sulla limitazione dei diritti dei militari; sentenza n. 31 del 1969, sull'ammissibilità di limiti soggettivi al diritto di sciopero ).

Massima n. 40507

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 11 della CEDU e all'art. 5 della Carta sociale europea - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, riferiti all'art. 14 della CEDU.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 10 aprile 2018ORDINANZARilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 111 del reg. ord. 2017 sono intervenuti: F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE - Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, ordinanza n. 227 del 2016);che la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, neppure è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2017 e allegata ordinanza letta all'udienza del 22 febbraio 2017);che, nel caso in esame, F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, non sono parti del giudizio a quo;che FICIESSE - Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, non è parte nel giudizio a quo e non è titolare di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento;che Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri, non sono parti nel giudizio a quo; né lo status di militare, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza, li rende titolari di un interesse, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati da F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE - Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

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