Corte costituzionale

Sentenza n. 118/2018

Corte cost., sent. 7 giugno 2018, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/2018
Data di deposito
7 giugno 2018
Data di decisione
8 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 30 del 27 aprile 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40225

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 3, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 30 del 2017. La disposizione impugnata dal Governo, demandando genericamente ai Comuni la determinazione delle modalità concrete con cui tutelare il legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 nell'ambito delle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto affida alla discrezionalità delle amministrazioni comunali l'adozione di misure che, qualunque ne sia la concreta configurazione, necessariamente inciderebbero in senso limitativo sulla materia della tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento tra tutti gli aspiranti alla concessione. Né la clausola secondo cui la tutela dell'affidamento dei concessionari uscenti è garantita "nei limiti precisati dal diritto eurounitario" (art. 1, comma 1, lett. d, della medesima legge regionale) esclude l'incidenza della norma censurata nella sfera di competenza esclusiva della legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni. La disciplina concernente il rilascio di concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale sia regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 157 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2017 e n. 40 del 2017 ).

Massima n. 40226

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 30 del 2017, resta assorbita l'ulteriore censura proposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze