Corte costituzionale
Sentenza n. 116/2018
Corte cost., sent. 31 maggio 2018, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/2018
- Data di deposito
- 31 maggio 2018
- Data di decisione
- 17 aprile 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 568, bis, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 2, comma 1, lett. a-bis), decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014
- legge n. 68 del 6 maggio 2014
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 47, Costituzione
Massime
Massima n. 41260
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 568-bis, lett. b), della legge n. 147 del 2013, come inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 16 del 2014, come conv., benché la denunciata irragionevolezza e la lesione del principio di tutela del legittimo affidamento vengano evocate unicamente in relazione all'art. 41 Cost., tuttavia si può ritenere che il riferimento all'art. 3 Cost., senza che sia menzionato né nel dispositivo, né nella motivazione, emerga in modo sufficientemente chiaro, ancorché implicito, dal contesto dell'ordinanza di rimessione, la quale richiama, fra l'altro, pronunce della Corte costituzionale che, proprio in relazione a tale parametro, hanno statuito i principi che il giudice a quo vorrebbe far valere in relazione alla fattispecie normativa che è chiamato ad applicare. ( Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2010 e n. 124 del 2010 ).
Massima n. 41261
La forma di sentenza non definitiva, anziché di ordinanza, dell'atto di promovimento non comporta l'inammissibilità delle questioni, dal momento che il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009 e n. 452 del 1997 ).
Massima n. 41262
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 41, e 47, Cost., dell'art. 1, comma 568-bis, lett. b), della legge n. 147 del 2013, come inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 16 del 2014, conv. con mod. in legge n. 68 del 2014, che ha introdotto alcuni incentivi per sollecitare lo scioglimento delle società controllate o l'alienazione delle partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni locali. La disposizione censurata, correttamente interpretata, non può estendere il proprio campo di riferimento alla fattispecie della società comunale partecipata di gestione delle farmacie comunali, ex art. 9, primo comma, lett. d), della legge n. 475 del 1968, che costituisce un modello specialissimo di società a partecipazione mista per la gestione di servizi pubblici locali e un modello altrettanto eccezionale di gestione da parte del Comune del servizio farmaceutico, nel cui ambito la piena comunanza di interessi fra l'amministrazione locale titolare del servizio e i farmacisti dipendenti consente di escludere che la partecipazione di privati alla compagine sociale determini il vulnus alla possibilità che la società persegua pienamente l'interesse pubblico dell'ente locale titolare del servizio. L'applicazione del meccanismo prefigurato dalla disposizione censurata a tale società partecipata determinerebbe la creazione di un nuovo modello del tutto "spurio" di gestione dei servizi pubblici locali, per cui la norma stessa non può che essere interpretata in modo costituzionalmente compatibile, poiché solo un'interpretazione della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale che escluda dal suo ambito di applicazione le società partecipate dai farmacisti ex dipendenti è idonea a sventare il rischio di un suo contrasto con i citati principi costituzionali. ( Precedete citato: sentenza n. 83 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 568-bis, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 41, e 47, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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