Corte costituzionale

Sentenza n. 112/2018

Corte cost., sent. 30 maggio 2018, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/2018
Data di deposito
30 maggio 2018
Data di decisione
18 aprile 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:112

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40180

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di L'Aquila e dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dei reati di frana colposa e di naufragio colposo è raddoppiato. L'equiparazione del termine prescrizionale delle due forme di realizzazione dello stesso delitto - dolosa e colposa - non rappresenta affatto una "anomalia" introdotta dalla legge n. 251 del 2005, che ha riformato l'istituto della prescrizione, in quanto fenomeno già ampiamente noto al sistema anteriore; né, al fine di ritenere che tale fenomeno contrasti con il parametro evocato, giova richiamare la natura sostanziale della prescrizione, poiché a differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena. Rientra dunque nella discrezionalità del legislatore che in rapporto a determinati delitti colposi - quali anche quelli oggetto dei giudizi principali, in cui si è realizzata l'equiparazione, e non già lo "scavalcamento" del termine di prescrizione della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa - la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. ( P recedenti citati: sentenze n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006, n. 455 del 1998 e n. 202 del 1971; ordinanze n. 24 del 2017, n. 337 del 1999 e n. 288 del 1999 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di L'Aquila e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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