Corte costituzionale
Sentenza n. 111/2018
Corte cost., sent. 30 maggio 2018, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/2018
- Data di deposito
- 30 maggio 2018
- Data di decisione
- 11 aprile 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:111
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 41127
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Verona in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992, che, in caso di protrazione della sosta limitata o regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. La dedotta illegittimità costituzionale del rimettente - per il quale la nozione di "periodo" coinciderebbe con il limite di durata della sosta predeterminato dall'utente tramite il pagamento della tariffa o con l'esposizione del disco orario - può essere superata da un'interpretazione costituzionalmente orientata, ritenendo che il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, si riferisca alla protrazione della sosta oltre la sua fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali. Le sanzioni per le violazioni così intese saranno certamente più gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate; invero, mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce di regolamentazione giornaliere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Giudice di pace di Verona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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