Corte costituzionale

Sentenza n. 109/2018

Corte cost., sent. 30 maggio 2018, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/2018
Data di deposito
30 maggio 2018
Data di decisione
11 aprile 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 21 aprile 2017
  • art. 41, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 21 aprile 2017
  • art. 6-bis, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 13 novembre 2006
  • art. 48, comma 6, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 21 aprile 2017
  • art. 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 21 aprile 2017
  • art. 7, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 21 aprile 2017
  • art. 9, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 21 aprile 2017
  • art. 49, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 21 aprile 2017

Parametri

Massime

Massima n. 41112

Sono dichiarate inammissibili - per la mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione ed il contenuto del ricorso - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost., degli artt. 9, comma 2, 41 e 48, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, il cui contenuto è definito dal pedissequo richiamo alla relazione del Dipartimento degli Affari regionali per le autonomie resa per l'occasione. L'atto di promovimento, letto nel suo complessivo tenore, porta a ritenere che l'impugnazione è stata estesa anche alle citate disposizioni, malgrado le stesse esondino dagli argini tracciati dalla delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la proposizione delle questioni. L'evidenziata inammissibilità del ricorso, per la pregiudizialità che la connota, non rende necessario approfondire il profilo della sopravvenuta modifica del censurato art. 48, comma 6, apportata dall'art. 11, comma 22, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017. La mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione ed il contenuto del ricorso determina la fondatezza della eccezione di inammissibilità.

Massima n. 41113

È dichiarata inammissibile - per la mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione ed il contenuto del ricorso - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, che regolamenta la procedura comparativa in caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo dei beni demaniali. Il riferimento al parametro evocato si pone in termini di evidente eccentricità rispetto alla delibera di autorizzazione.

Massima n. 41114

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità, per la mancata evocazione dei parametri statutari nelle conclusioni del ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 9, commi 2 e 3, 41, 48, comma 6, e 49 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017. Il ricorso del Governo, in coerenza con la delibera di autorizzazione, non può ritenersi sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti per valutarne positivamente l'ammissibilità, perché risulta correttamente articolato, rivendicando congiuntamente sia la lesione del parametro statutario, sia la conflittualità delle disposizioni impugnate rispetto all'art. 117 Cost., delimitato al solo secondo comma, lett. e), relativo alla "tutela della concorrenza". ( Precedente citato: sentenza n. 151 del 2015 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'art. 117 Cost., nel testo da essa introdotto, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può pertanto prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti. Siffatto requisito di ammissibilità va inteso nel senso che, dal contesto del ricorso, deve emergere l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, ritenendo sufficiente, ma necessaria, un'indicazione sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso, nonché una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo. ( Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2017, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013 ).

Massima n. 41115

La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali investe, in via di principio, diversi ambiti materiali di spettanza sia statale che regionale; la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» ogni qualvolta l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente o sulla durata del rapporto, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali. Lo scrutinio di legittimità costituzionale impone, pertanto, di verificare se le norme impugnate, considerate in ragione della ratio, della finalità, dell'oggetto e del contenuto che le connota, hanno o meno invaso la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Non senza trascurare, tuttavia, che il riferimento alla detta materia non può ritenersi così pervasivo da impedire, aprioristicamente, ogni spazio di intervento alle Regioni nella materia che interessa; e che, in particolare, non sono in grado di arrecare l'addotto vulnus competenziale quelle norme che possano ritenersi dotate di una valenza pro-competitiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017, n. 263 del 2016, n. 97 del 2014 e n. 288 del 2010 ). Laddove l'intervento legislativo riguardi l'affidamento in concessione del bene demaniale, le competenze regionali trovano un limite insuperabile in quella, esclusiva, ascritta allo Stato ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di «tutela della concorrenza», in quanto i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni inerenti al demanio marittimo e idrico devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa dell'Unione comunitaria e nazionale; ambiti da ritenersi generalmente estranei alla possibilità di intervento legislativo delle Regioni per la natura trasversale che viene ascritta alla citata competenza legislativa statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 30 del 2016, n. 117 del 2015, n. 114 del 2012 e n. 235 del 2011 ).

Massima n. 41116

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 9, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, il quale, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative relative a beni che insistono nella laguna di Marano-Grado, fissa in quaranta anni il termine di durata massima del titolo. Le indicazioni derivanti dalla direttiva servizi (dir. 2006/123/CE) e dalla norma di attuazione della stessa (d.lgs. n. 59 del 2010) impongono una durata limitata del titolo concessorio, in ragione dell'incidenza che il prolungarsi dell'affidamento assume sulle prospettive legate alle potenzialità di ingresso nel mercato di riferimento di altri potenziali operatori economici. Inoltre, la competenza esclusiva dello Stato è stata esercitata con il comma 4-bis dell'art. 03 del d.l. n. 400 del 1993, così come introdotto dall'art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006, che ha fissato, in modo uniforme per l'intero territorio nazionale, un termine di durata delle concessioni nel massimo pari ad anni venti, palesemente diverso da quello, sempre nel massimo, previsto dalla legge regionale in esame. La disciplina inerente alla durata delle concessioni demaniali marittime è di esclusiva competenza legislativa dello Stato, in quanto immediatamente attinente alla materia della «tutela della concorrenza» ex art. 117, secondo comma, lett. e). ( Precedente citato: sentenza n. 40 del 2017 ).

Massima n. 41117

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 49 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, che impone al concessionario subentrante il pagamento di un indennizzo in favore dell'uscente in caso di mancato rinnovo dei relativi titoli inerenti al demanio marittimo e idrico. La disposizione impugnata dal Governo - legando il pagamento suddetto sia alle aspettative patrimoniali del concessionario uscente all'esito della definizione del rapporto concessorio, sia agli obblighi che dovrà assumere il nuovo concessionario in conseguenza dell'avvenuto subentro - introduce evidenti novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione, per scadenza del termine, delle relative concessioni demaniali, in tal modo differenziando la disciplina della Regione resistente da quella prevista per il resto del territorio nazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 157 del 2017 ).

Massima n. 41118

Sono dichiarate inammissibili - per la mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione e il contenuto del ricorso - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, il quale dispone deroghe all'onere di pubblicità delle istanze per l'affidamento in concessione avviato su istanza di parte. Il parametro evocato si pone in termini di evidente eccentricità rispetto alla delibera di autorizzazione. Per evocare la tutela della concorrenza in tema di pubblicità delle istanze che portano all'affidamento in concessione è necessario che l'affidamento riguardi un utilizzo del bene demaniale strettamente correlato ad iniziative economiche suscettibili di attivare la dinamica concorrenziale; in mancanza, le relative disposizioni devono ritenersi estranee alla citata competenza statale, per rientrare nei campi regolatori coperti dalle competenze legislative ascritte alla Regione. Il ricorso in via principale deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, giacché l'esigenza di un'adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2016 e n. 82 del 2015 ).

Massima n. 41119

Sono dichiarate inammissibili - per carente argomentazione - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, il quale dispone deroghe all'onere di pubblicità delle istanze per l'affidamento in concessione avviato su istanza di parte. Il ricorso riposa esclusivamente sull'addotto legame che corre, in linea di principio, tra l'onere di pubblicità dell'istanza di concessione ed il profilo competitivo del libero accesso al mercato di riferimento, mentre trascura integralmente di descrivere e precisare in che termini le deroghe previste dalla legge regionale impugnata inciderebbero sulla competitività imprenditoriale.

Massima n. 41120

È dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, che regolamenta la procedura comparativa in caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo dei beni demaniali. La disposizione impugnata - premesso che il dato normativo di riferimento, sia nazionale che di matrice europea, non contiene indicazioni di dettaglio sui criteri che devono guidare la pubblica amministrazione nel selezionare i soggetti che competono per l'affidamento in uso del bene facente parte del demanio marittimo, perché la loro definizione rientra tra le competenze legislative trasferite alle Regioni, nel rispetto dei principi di concorrenza - nel suo portato letterale si riferisce al concessionario, il che, alla luce delle indicazioni di principio provenienti dalla direttiva servizi (dir. 2006/123/CE), e oggi dalla relativa normativa interna di attuazione (d.lgs. n. 59 del 2010) non può che essere letto in termini tali da dare rilievo all'esperienza genericamente maturata nel settore, prescindendo dalla specifica correlazione con il bene oggetto della concessione. Né i criteri dettati dai primi due commi dell'articolo impugnato mettono in crisi il profilo della dinamica competitiva, mentre il riferimento del comma 3 all'intervento integrativo demandato alla fonte regolamentare è coerente con la dinamica tra fonte primaria e momenti regolatori di ulteriore dettaglio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, e 49 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 41 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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