Corte costituzionale
Sentenza n. 106/2018
Corte cost., sent. 24 maggio 2018, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/2018
- Data di deposito
- 24 maggio 2018
- Data di decisione
- 10 aprile 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge della Regione Liguria n. 13 del 6 giugno 2017
- art. 5, comma 1, lett. a), legge della Regione Liguria n. 10 del 29 giugno 2004
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, direttiva CE n. 109 del 25 novembre 2003
- art. 11, direttiva CE n. 109 del 25 novembre 2003
- art. 1, decreto legislativo n. 3 del 8 gennaio 2007
- art. 9, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Massime
Massima n. 40745
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, come recepita dal d.lgs. n. 3 del 2007 - l'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 13 del 2017, che, nel modificare l'art. 5, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 10 del 2014, introduce il requisito della regolare residenza da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a cittadini di paesi extracomunitari. La norma impugnata dal Governo si pone in palese contrasto con le disposizioni della direttiva 2003/109/CE - recepita con il d.lgs. n. 3 del 2007, il cui art. 1 ha modificato l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 - che richiede un periodo di residenza nello Stato di soli cinque anni per il riconoscimento al cittadino di paese terzo dello status di soggiornante di lungo periodo e, con esso, del diritto all'assegnazione degli alloggi di ERP in condizioni di parità con i cittadini italiani. La prescrizione per i soggiornanti di lungo periodo nella Regione Liguria di un ben più esteso requisito temporale - lungi dal rientrare nei limiti entro cui le Regioni possono richiedere ai cittadini di paesi terzi un più incisivo radicamento territoriale ai fini dell'accesso al diritto sociale di abitazione - è viziata altresì da irragionevolezza e mancanza di proporzionalità (risolventesi in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari), atteso che la residenza decennale è incoerentemente riferita all'intero territorio nazionale e che - a differenza di quanto previsto dal c.d. Piano casa (di cui all'art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito) - è richiesta non già in alternativa, ma in aggiunta al requisito della residenza da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune (art. 5, comma 1, lett. b, della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, come modificato dalla legge reg. Liguria n. 13 del 2017). ( Precedenti citati: sentenza n. 168 del 2014, secondo cui il requisito della residenza da almeno otto anni in territorio valdostano per l'accesso all'ERP è irragionevolmente discriminatorio nei confronti dei cittadini dell'UE e dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; sentenze n. 222 del 2013 e n. 432 del 2005, ordinanza n. 32 del 2008, sulla possibilità per le Regioni, entro limiti non arbitrari e irragionevoli, di richiedere un radicamento territoriale più incisivo della sola residenza per l'accesso dei cittadini di paesi terzi a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione ).
Massima n. 40746
Il diritto sociale all'abitazione è diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona e, quindi, anche dello straniero presente nel territorio dello Stato.
Massima n. 40747
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 13 del 2017, che aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nella lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge reg. Liguria n. 10 del 2014, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario (secondo cui è ammessa la partecipazione all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in favore "di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo"). ( Precedente citato: sentenza n. 58 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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