Corte costituzionale
Sentenza n. 102/2018
Corte cost., sent. 17 maggio 2018, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/2018
- Data di deposito
- 17 maggio 2018
- Data di decisione
- 21 marzo 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:102
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40176
È dichiarata inammissibile, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento alla quale si connette l'inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che per il deturpamento o l'imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati si applica - anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. - la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille, anziché la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. L'assunto del rimettente - riguardo all'attuale perimetro di rilevanza penale del danneggiamento - si rivela inesatto, in quanto, anche a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016, esso continua a costituire illecito penale - punito con pena più severa di quella prevista dalla norma censurata - non solo se commesso con violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili, ma anche, e comunque sia, se avente ad oggetto tutta una serie di beni, analiticamente elencati, tra i quali anche numerose categorie di immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati. A fronte di ciò, il petitum del rimettente risulta incoerente, in quanto l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale dovrebbe essere limitata ai casi in cui il deturpamento o l'imbrattamento di immobili o di mezzi di trasporto avvenga non solo in assenza di violenza alla persona o minaccia, ma altresì su beni diversi da quelli elencati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen., senza che, peraltro, tali circostanze emergano dall'ordinanza di rimessione.
Massima n. 40177
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, della questione incidentale avente ad oggetto l'art. 639, secondo comma, cod. pen., rimangono assorbite le ulteriori eccezioni inerenti all'asserita insindacabilità, da parte della Corte costituzionale, della scelta sanzionatoria operata nel frangente dal legislatore, in quanto non manifestamente irragionevole (eccezione che attiene, peraltro, più propriamente al merito della questione), nonché al carattere, in assunto, "creativo" dell'intervento richiesto dal giudice a quo.
Massima n. 40178
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Aosta, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635 del medesimo codice, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. Il rimettente, formulando un petitum incoerente "per eccesso", ha chiesto di trasformare il reato censurato in "illecito punitivo civile", al pari dell'abrogato reato di danneggiamento, laddove, in base al postulato che fonda la doglianza, la pronuncia sostitutiva dovrebbe essere circoscritta ai soli fatti di deturpamento o imbrattamento commessi con modalità o su cose diverse da quelle indicate dall'art. 635 cod. pen. Né ha offerto gli elementi per verificare se la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale risulti rilevante nel processo principale, non avendo precisato se il fatto per cui si procede sia stato commesso senza violenza o minaccia o condizioni assimilate, né - soprattutto - se il bene imbrattato esuli dalla platea di quelli enumerati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. Sotto un ulteriore e distinto profilo, il rimettente non ha indicato le ragioni per le quali non ha riqualificato giuridicamente il fatto per cui si procede, inquadrandolo sotto la previsione punitiva diversa da quella censurata e primo visu più pertinente di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo censurato, operazione che avrebbe reso irrilevante (sotto il profilo dell'aberratio ictus) la questione sottoposta.
Massima n. 40179
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per incoerenza del petitum e insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione incidentale avente ad oggetto l'art. 639, secondo comma, cod. pen., rimane assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione del giudice a quo in ordine al motivo di appello degli imputati inteso a denunciare il difetto di querela.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 639, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 639, primo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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