Corte costituzionale
Sentenza n. 10/2018
Corte cost., sent. 30 gennaio 2018, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/2018
- Data di deposito
- 30 gennaio 2018
- Data di decisione
- 5 dicembre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 62 del 7 febbraio 2006
- art. 9, comma 3, legge n. 186 del 27 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 39712
Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio incidentale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato. Nella specie, nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, non rileva la circostanza in fatto, segnalata dalla parte privata, relativa alle nuove elezioni inerenti la composizione del Consiglio di presidenza della Giustizia ammnistrativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010 ).
Massima n. 39713
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006 sollevata dal giudice in sede di appello cautelare. Il rimettente ha condizionato l'esito del procedimento cautelare alla definizione dell'incidente di legittimità costituzionale e, dunque, non ha consumato la relativa potestas iudicandi. ( Precedente citato: sentenza n. 84 del 2016 ).
Massima n. 39714
È rilevante la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 76 Cost. - avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, che, modificando il terzo comma dell'art. 9 della legge n. 186 del 1982, introduce l'elezione suppletiva per la sostituzione, in caso di cessazione anticipata del mandato, di uno o più componenti del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, e abroga il comma 4 dell'art. 7 della medesima legge, che ancorava la surroga allo scorrimento della originaria graduatoria elettorale. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata renderebbe nuovamente applicabile la disposizione abrogata e ascrive, quindi, alla risoluzione della questione sollevata evidenti profili di pregiudizialità rispetto al possibile accoglimento del petitum prospettato nel giudizio principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2015 e n. 13 del 2012 ).
Massima n. 39715
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni e i profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ulteriori rispetto a quelli prospettati dai rimettenti, perché volti ad ampliare e modificare il contenuto dell'ordinanza di rimessione. Nella specie, il giudizio di legittimità costituzionale, avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, è delimitato dall'unico parametro costituzionale evocato dal giudice a quo: l'art. 76 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2017 ).
Massima n. 39716
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016 e n. 210 del 2015 ). Il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2015 ). Al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento. È intrinseca allo stesso strumento della delega la possibilità, soprattutto ove riguardi interi settori di disciplina o comunque organici complessi normativi, che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, nel quadro della fisiologica attività che lega i due livelli normativi. Se per un verso, si deve escludere che l'art. 76 Cost. riduca la funzione del legislatore delegato ad una mera "scansione linguistica" delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, per altro verso l'ambito della discrezionalità lasciata al delegato muta a seconda della specificità dei criteri fissati nella legge delega, cosicché, per quanta ampiezza debba riconoscersi al potere di completamento del legislatore delegato, il suo libero apprezzamento non può uscire dai margini di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 146 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 98 del 2008 ).
Massima n. 39717
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge n. 186 del 1982, prevedendo che, in tema di elezione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, "[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi"; e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della medesima legge. La norma delegata si rivela eccentrica rispetto alla norma delegante, non solo perché l'innovazione prevista dalla legge delega non aveva connotazioni tali da incidere in modo organico sulla relativa disciplina di settore, essendo il suo contenuto nettamente circoscritto, ma anche perché la finalità del legislatore delegante era quella di uniformare i sistemi elettorali per l'elezione dei componenti togati degli organi di governo delle magistrature, mentre l'innovazione delle disposizioni censurate, differenziando la magistratura amministrativa dalle altre, ha determinato una frattura di sistema, che avrebbe presupposto, a monte, una puntuale indicazione nella delega, nella specie assente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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