Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/2018

Corte cost., ord. 18 gennaio 2018, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
8/2018
Data di deposito
18 gennaio 2018
Data di decisione
6 dicembre 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:8

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39706

E dichiarata manifestamente inammissibile - per aberratio ictus - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 cod. proc. pen., censurato dal Gip di Venezia, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza "alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di [giudizio immediato]", per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. La disposizione censurata dal rimettente, relativa al giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, contenuta nel sesto libro del codice, non trova applicazione nel giudizio a quo, perché la competenza a decidere sul rito alternativo del patteggiamento - richiesto nella specie con l'atto di opposizione - è attribuita al GIP direttamente dal non censurato art. 557 cod. proc. pen., che, in quanto norma speciale relativa al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, va applicato in luogo della normativa contenuta nei libri del codice che precedono l'ottavo (art. 549 cod. proc. pen.). ( Precedente citato: ordinanza n. 182 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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