Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/2018

Corte cost., ord. 13 aprile 2018, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
76/2018
Data di deposito
13 aprile 2018
Data di decisione
21 febbraio 2018
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 23 ottobre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40517

Per costante giurisprudenza costituzionale, lo ius superveniens non può venire in rilievo nel giudizio di costituzionalità con riguardo a questioni sollevate nell'ambito di giudizi di impugnazione di atti amministrativi, giacché, per il principio tempus regit actum, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. (Nella specie non sussistono i presupposti per la restituzione degli atti al giudice a quo ai fini di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, risultando palese l'ininfluenza nel giudizio principale dello ius novum, che ha interessato sia la norma statale sul soccorso istruttorio richiamata dal rimettente sia quella provinciale censurata). ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013 ).

Massima n. 40518

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo cui è collegata la loro rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar di Trento in riferimento all'art. 8, primo comma, n. 1) e n. 17), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 17, comma 2, della legge prov. Trento n. 9 del 2014, in forza del quale la nuova disciplina in tema di soccorso istruttorio di cui all'art. 35-ter della legge prov. Trento n. 26 del 1993, aggiunto dal comma 1 del medesimo articolo impugnato, si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate successivamente alla data di entrata in vigore di tale ultima legge, ossia al 29 ottobre 2014, rendendo così inapplicabile alle procedure indette nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 29 ottobre 2014 la nuova disciplina sul soccorso istruttorio, più favorevole per i concorrenti, introdotta dal legislatore statale con l'art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in legge n. 114 del 2014. Nel ritenere rilevante la questione, il rimettente - avendo accertato che, nel caso di specie, si è al cospetto di una falsa dichiarazione resa in violazione di una regola del bando - dà per scontato che il "nuovo" soccorso istruttorio del 2014 permetta, diversamente dal "vecchio", di sanare anche le false dichiarazioni. Tuttavia, tale presupposto interpretativo - implicito e totalmente indimostrato - collide con il contrario indirizzo giurisprudenziale che appare, allo stato, a tal segno univoco e diffuso da poter essere assunto quale "diritto vivente" e, pertanto, la norma censurata non può trovare applicazione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 86 del 2013, n. 173 del 2011 e n. 34 del 2009 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), sollevate, in riferimento all'art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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