Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/2018
Corte cost., ord. 23 febbraio 2018, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/2018
- Data di deposito
- 23 febbraio 2018
- Data di decisione
- 6 febbraio 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-bis, comma 2, lett. e), decreto-legge n. 103 del 6 luglio 2010
- legge n. 127 del 4 agosto 2010
Parametri
Massime
Massima n. 39878
Nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale avente ad oggetto l'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 103 del 2010, come conv., non possono essere presi in considerazione i profili d'illegittimità costituzionale prospettati esclusivamente dalle parti private, ma non fatti propri dal rimettente, in ordine alla carenza dei requisiti della straordinarietà ed urgenza di provvedere con d.l. ed all'eccesso di delega, in quanto l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni, alle censure ed ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2018, n. 12 del 2018, n. 10 del 2018 e n. 4 del 2018 ).
Massima n. 39879
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Grosseto in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 103 del 2010, convertito in legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel d.lgs. n. 286 del 2005. La disposizione denunciata, aggiunta in sede di conversione, attribuisce un'azione diretta al vettore - che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna - nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, ma richiede che il primo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b ), del medesimo d.lgs. n. 286 del 2005. Il rimettente non ha indicato le ragioni per cui la norma censurata debba applicarsi nei giudizi a quibus , né ha spiegato adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione dei processi principali. L'insufficiente descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus - che le scarne informazioni fornite dalla parte costituita in giudizio sono insufficienti a colmare, e non possono comunque valere a sanare il difetto delle ordinanze di rimessione, le quali esibiscono un vizio che non è emendabile né attraverso la lettura degli atti di causa né in forza delle deduzioni delle parti - impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: sentenza n. 251 del 2017, n. 276 del 2016; ordinanze n. 12 del 2017, n. 196 del 2016, n. 209 del 2015, n. 148 del 2015 e n. 122 del 2015 ). Il carattere pregiudiziale della questione deve emergere con immediatezza ed evidenza dalla descrizione della fattispecie svolta dal rimettente, sicché la sua omessa o insufficiente descrizione, risolvendosi in un difetto di motivazione sulla rilevanza, preclude il necessario controllo rimesso, sul punto, alla Corte costituzionale e rende la questione manifestamente inammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2017, e n. 42 del 2017; ordinanze n. 210, n. 187, n. 129 del 2017 e n. 79 del 2017 ). La motivazione dell'ordinanza di rimessione deve contenere tutte le indicazioni indispensabili per una corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, richiesta non solo in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ma anche al fine di valutare la non manifesta infondatezza di quest'ultima. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2015 e n. 128 del 2014; ordinanza n. 120 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Grosseto, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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