Corte costituzionale
Ordinanza n. 30/2018
Corte cost., ord. 16 febbraio 2018, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 30/2018
- Data di deposito
- 16 febbraio 2018
- Data di decisione
- 9 gennaio 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 6, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 6 del 3 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 39835
È dichiarata manifestamente inammissibile, per erronea ed incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Corte di cassazione - dell'art. 9, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 1998, che stabilisce che il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo dell'ARPA cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale. Il giudice rimettente omette ogni riferimento - anche al solo fine di escluderne eventualmente il rilievo - alle disposizioni contenute nell'art. 12, commi da 38 a 40, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2008, che ha autorizzato la Giunta regionale ad avviare un processo di riorganizzazione dell'ARPA e a nominare un commissario straordinario, con le funzioni del direttore generale e potere di nomina del direttore tecnico-scientifico e del direttore amministrativo. Poiché la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente nel giudizio a quo è avvenuta a seguito della nomina del commissario straordinario dell'ARPA suindicato, la questione in esame attiene a poteri di quest'ultimo, e non del direttore generale; pertanto, non essendo stata evocata e considerata dal giudice a quo la norma relativa ai poteri del commissario, è minato l'iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.
Massima n. 39836
L'erronea ed incompleta ricostruzione, da parte del giudice a quo, del quadro normativo di riferimento, mina l'iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, determinandone la (manifesta) inammissibilità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 55 del 2017, n. 247 del 2016, n. 246 del 2016, n. 136 del 2016, n. 209 del 2015, n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - A.R.P.A) sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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