Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/2018

Corte cost., ord. 12 gennaio 2018, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
3/2018
Data di deposito
12 gennaio 2018
Data di decisione
25 ottobre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, comma 1, quater, secondo periodo, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 39674

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, proposta dall'Avvocatura dello Stato sull'assunto che il giudice rimettente avrebbe riproposto una questione già sollevata nel corso dello stesso giudizio e dichiarata inammissibile perché prospettata in modo alternativo e non subordinato all'altra; e perché il medesimo rimettente non avrebbe dimostrato come un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe essere rilevante nel giudizio principale. Il giudice a quo ha riproposto una sola delle due questioni enunciate in modo alternativo, e deve ancora pronunciarsi sulle richieste che erano state originariamente formulate dal condannato, la cui decisione dipende dall'applicazione della norma censurata.

Massima n. 39675

È dichiarata manifestamente infondata - per disomogeneità del tertium comparationis evocato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Bari, nella parte in cui, nello stabilire i casi in cui possono essere concessi i benefici penitenziari sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica per almeno un anno, non equipara al delitto di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.), quello di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.), ritenuto di minore gravità. La prospettata equiparazione tra reati è incongrua, in quanto il confronto avrebbe dovuto essere fatto tra il delitto di corruzione di minorenne e quello di violenza sessuale aggravata (art. 609-ter cod. pen), per il quale non è esclusa la necessità dell'osservazione scientifica della personalità per almeno un anno.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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