Corte costituzionale
Ordinanza n. 3/2018
Corte cost., ord. 12 gennaio 2018, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 3/2018
- Data di deposito
- 12 gennaio 2018
- Data di decisione
- 25 ottobre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, quater, secondo periodo, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 39674
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, proposta dall'Avvocatura dello Stato sull'assunto che il giudice rimettente avrebbe riproposto una questione già sollevata nel corso dello stesso giudizio e dichiarata inammissibile perché prospettata in modo alternativo e non subordinato all'altra; e perché il medesimo rimettente non avrebbe dimostrato come un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe essere rilevante nel giudizio principale. Il giudice a quo ha riproposto una sola delle due questioni enunciate in modo alternativo, e deve ancora pronunciarsi sulle richieste che erano state originariamente formulate dal condannato, la cui decisione dipende dall'applicazione della norma censurata.
Massima n. 39675
È dichiarata manifestamente infondata - per disomogeneità del tertium comparationis evocato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Bari, nella parte in cui, nello stabilire i casi in cui possono essere concessi i benefici penitenziari sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica per almeno un anno, non equipara al delitto di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.), quello di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.), ritenuto di minore gravità. La prospettata equiparazione tra reati è incongrua, in quanto il confronto avrebbe dovuto essere fatto tra il delitto di corruzione di minorenne e quello di violenza sessuale aggravata (art. 609-ter cod. pen), per il quale non è esclusa la necessità dell'osservazione scientifica della personalità per almeno un anno.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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