Corte costituzionale
Ordinanza n. 191/2018
Corte cost., ord. 26 ottobre 2018, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 191/2018
- Data di deposito
- 26 ottobre 2018
- Data di decisione
- 26 settembre 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:191
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40280
È dichiara manifestamente inammissibile - per mancata descrizione della fattispecie a quo, assenza di argomentazione circa l'asserita illegittimità costituzionale e oscurità del petitum - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Prato in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede, al primo periodo, che l'espulsione amministrativa dello straniero è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Il giudice a quo non descrive la fattispecie oggetto del suo giudizio, limitandosi a indicarne le parti; inoltre, l'ordinanza di rimessione si limita a ricordare il contenuto della disposizione censurata e quello dei parametri invocati, senza che la lacuna relativa alla mancanza di argomenti volti a illustrare l'asserita illegittimità costituzionale possa essere colmata dalla menzione dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione; infine, nella sua stringatezza l'ordinanza non illustra in cosa consista precisamente il vizio denunciato. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 143 del 2018, n. 44 del 2017 e n. 35 del 2017; ordinanze n. 65 del 2018, n. 64 del 2018, n. 19 del 2018, n. 256 del 2017, n. 170 del 2012, n. 283 del 2006 e n. 280 del 2006 ). Per costante giurisprudenza costituzionale la carenza di indicazioni sulla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo è considerata causa di manifesta inammissibilità della questione, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2018 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 85 del 2018, n. 64 del 2018, n. 37 del 2018 e n. 7 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la carenza o l'insufficienza della motivazione sulla non manifesta infondatezza è causa di manifesta inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2018, n. 46 del 2018, n. 27 del 2018, n. 15 del 2018 e n. 161 del 2017; ordinanze n. 85 del 2018 e n. 65 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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