Corte costituzionale
Ordinanza n. 156/2018
Corte cost., ord. 11 luglio 2018, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 156/2018
- Data di deposito
- 11 luglio 2018
- Data di decisione
- 20 giugno 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:156
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40022
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, è dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, la quale non è parte del giudizio a quo, né è titolare di un proprio, anche indiretto, interesse da far valere nello stesso e, a maggior ragione, non è legittimata ad ampliare il thema decidendum, quale risulta dalla ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenza n. 210 del 2015, n. 71 del 2015 e n. 162 del 2014 ).
Massima n. 40023
È ordinata la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del TAR Lazio, sezione terza, affinché procedano, alla stregua dello ius superveniens, ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost. - dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui disciplina le modalità per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, per gli avvocati formatisi in Italia, oltre al decorso di un periodo di otto anni di esercizio della professione, anche ulteriori condizioni, quali l'esame di ammissione ad un corso, la sua frequenza e la positiva valutazione finale a seguito di esame. Nelle more del giudizio, l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001 - assunto a tertium comparationis della norma censurata - è stato sostituito dall'art. 1 della legge n. 167 del 2017, prevedendo che anche l'«avvocato stabilito» deve dimostrare di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi della norma censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti;
2) ordina la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 20 giugno 2018ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale amministrativo del Lazio, con ordinanza in data 29 dicembre 2016 (iscritta al n. 30 del registro ordinanze del 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, del 15 marzo 2017.Rilevato che, in tale giudizio, con atto del 31 marzo 2017 e successiva memoria integrativa del 29 maggio 2018, ha spiegato intervento ad adiuvandum l'«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti», ritenendosi a ciò legittimata in ragione dei suoi obiettivi statutari, tra i quali quello di «tutelare i propri soci possessori di abilitazione professionale conseguita in uno Stato membro della Comunità europea».Considerato che l'«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti» non è parte del giudizio a quo, né è titolare di un proprio, sia pur indiretto, interesse riconducibile all'oggetto del giudizio principale (vedi, per tutte, sentenze n. 210 e n. 71 del 2015, n. 162 del 2014);che, a maggior ragione, detta Associazione non è legittimata a far valere, come in memoria pretende, gli ulteriori prospettati profili di discriminazione degli avvocati muniti di titolo nazionale rispetto agli avvocati (comunitari) «iscritti ai fori del Regno di Spagna»;che l'intervento dell'«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti» è, pertanto, inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento dell'«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti» nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al registro ordinanze n. 30 del 2017.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
Testo integrale
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