Corte costituzionale

Sentenza n. 98/2017

Corte cost., sent. 10 maggio 2017, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/2017
Data di deposito
10 maggio 2017
Data di decisione
11 aprile 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016
  • art. 29, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005
  • art. 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016
  • art. 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016
  • art. 85-bis, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005
  • art. 15, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016
  • art. 19, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016
  • art. 7, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005
  • art. 72, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016
  • art. 6-quater, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 12 maggio 1971
  • art. 29-bis, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005
  • art. 30, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005
  • art. 14, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 dicembre 2016
  • art. 15, comma 1, lett. c), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016
  • art. 2, comma 1, i), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005
  • art. 9, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016
  • art. 9, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016
  • art. 19, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 8 aprile 2016

Parametri

  • art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 3, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • legge n. 248 del 4 agosto 2006
  • art. 31, comma 2, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 3, comma 1, lett. d-bis), decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • art. 31, comma 1, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 12, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
  • art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003
  • art. 22, direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
  • art. 4, Regolamento CE n. 708 del 11 giugno 2007
  • art. 6, par. 1, Regolamento CE n. 708 del 11 giugno 2007

Massime

Massima n. 41161

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, avente ad oggetto gli artt. 1, 3, 9, 15, 19 e 72, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, è dichiarato inammissibile - per tardività - l'intervento spiegato dalla Federazione delle Associazioni delle imprese e delle organizzazioni associative della distribuzione moderna organizzata (Federdistribuzione), in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine stabilito dall'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, al quale, per costante giurisprudenza, è riconosciuto carattere perentorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016 e n. 110 del 2016 ).

Massima n. 41162

Nel giudizio in via principale avente ad oggetto gli artt. 1, 3, 9, 15, 19 e 72, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il ricorrente ha omesso di considerare le disposizioni di cui alle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera (d.P.R. n. 1116 del 1965), che avrebbero particolare e significativo ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie. Le disposizioni delle quali è lamentata la pretermissione hanno un contenuto sostanzialmente reiterativo delle norme statutarie (artt. 4 e 6 dello statuto), puntualmente evocate dal ricorrente allo scopo di identificare la potestà legislativa regionale in materia di commercio e pesca. Per orientamento costante, nei giudizi in via principale avverso una legge di un ente ad autonomia speciale, l'omesso riferimento alle disposizioni statutarie, qualora incida sulla compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, comporta l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 58 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 142 del 2015 ).

Massima n. 41163

Non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale la quasi totale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, nella parte in cui ha modificato l'art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005 e trasposto in esso il contenuto - quasi del tutto coincidente - del previgente art. 29, comma 7, della medesima legge, relativo all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali in determinati giorni dell'anno. ( Precedente citato: sentenza n. 60 del 2017 ).

Massima n. 41164

In presenza di ius superveniens modificativo della legge impugnata in via principale, il trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sul nuovo testo della disposizione censurata è consentito se le modifiche normative hanno contenuto marginale e, tenuto conto del perimetro e del tenore della censura proposta, non risultano satisfattive dell'interesse del ricorrente. (Nella specie, la questione promossa dal Governo avverso l'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016 è trasferita sul testo di esso modificato dall'art. 14, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2016, avendo quest'ultima stabilito i requisiti e il procedimento per la qualifica di ente a prevalente economia turistica e previsto la possibilità che la Giunta regionale disponga la sospensione della previsione delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali). ( Precedente citato: sentenza n. 23 del 2014 ).

Massima n. 41165

Nel giudizio in via principale avente ad oggetto, tra gli altri, l'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016 non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sulla mancata qualificazione, da parte del ricorrente, delle disposizioni indicate quali parametri interposti come "norme di grande riforma economico-sociale". Il ricorrente ha correttamente ricondotto gli evocati artt. 31 del d.l. n. 201 del 2011 e 3 del d.l. n. 223 del 2006 alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha qualificato tali disposizioni come principi di liberalizzazione del mercato a tutela della concorrenza e riconosciuto che esse costituiscono un limite alla disciplina che le Regioni a statuto speciale possono adottare in altre materie di loro competenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2013, n. 299 del 2012 e n. 430 del 2007 ).

Massima n. 41166

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - l'art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005, come modificato dall'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, che stabilisce l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in determinati giorni festivi (1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre). La disposizione impugnata dal Governo introduce limiti e vincoli all'attività commerciale, ponendosi in contrasto con l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, modificativo dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l'obbligo della chiusura; così facendo interviene nella disciplina delle giornate di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, e invade, pertanto, una competenza esclusiva dello Stato. Per consolidato orientamento, la normativa statale volta all'eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali è ascritta alla materia della tutela della concorrenza e attua un principio di liberalizzazione del commercio. ( Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2016, n. 104 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012 ).

Massima n. 41167

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 29- bis della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005, che estende a ogni singolo esercizio di vendita i principi richiamati dall'art. 29 della medesima legge regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016. L'inscindibile legame funzionale sussistente tra le due disposizioni comporta che all'art. 29-bis va estesa la decisione di illegittimità costituzionale già adottata nei confronti dell'art. 29.

Massima n. 41168

È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005, come modificato dall'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, e successivamente dall'art. 14 legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2016, divenuto privo di ragion d'essere in ragione dell'operatività della liberalizzazione del commercio per la generalità dei Comuni. La disposizione impugnata dal Governo - tesa a individuare i Comuni classificati come località a prevalente economia turistica nei quali in deroga all'obbligo di chiusura stabilito in via generale dall'art. 29 della stessa legge regionale gli esercenti potevano determinare liberamente le giornate di chiusura - è divenuta priva di ragion d'essere a seguito della caducazione del citato art. 29 e della conseguente operatività della liberalizzazione del commercio per la generalità dei Comuni friulani.

Massima n. 41169

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - proposta dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale - dell'art. 15, comma 1, lett. c ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale, che suddivide gli esercizi di media struttura in "media struttura minore" e "media struttura maggiore" - (rispettivamente, con superficie di vendita da 250 a 400 e da 400 a 1500 metri quadrati) - rimanendo immutato il regime amministrativo cui entrambi sono sottoposti. In virtù della "clausola di maggior favore", di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la normativa emanata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di commercio prevale sul disposto del parametro interposto invocato, disciplinante la medesima materia. A seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, infatti, la materia "commercio" rientra nella competenza residuale delle Regioni, per cui la normativa nazionale che ne reca disciplina (nel caso di specie, il d.lgs. n. 114 del 1998) è caratterizzata - secondo la giurisprudenza costituzionale - da cedevolezza, trovando applicazione soltanto per le Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione sulla stessa materia. ( Precedenti citati: sentenza n. 247 del 2010 e ordinanza n. 199 del 2006 ).

Massima n. 41170

È ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale laddove consente agli istituiti "centri commerciali naturali" (insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi localizzato in una zona determinata del territorio comunale e finalizzato alla valorizzazione delle attività economiche e delle produzioni locali) di accedere ai finanziamenti già previsti dall'art. 100 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005, per un'ampia categoria di beneficiari, dalle micro, piccole e medie imprese, sino ai consorzi. Tali incentivi non alterano il mercato, in quanto il comma 6 dello stesso art. 100 rinvia espressamente alla disciplina degli aiuti "de minimis" posta dal regolamento della Commissione n. 1407/2013/UE, che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale l'aiuto non è soggetto all'obbligo della comunicazione, e definisce in tal modo la soglia dei contributi erogabili in termini tali da escludere la possibile conflittualità degli stessi con la normativa dell'Unione europea. Secondo la giurisprudenza costituzionale non sussiste una potestà statale esclusiva in materia di incentivi e aiuti alle imprese; anche la legislazione regionale, volta a prevedere contributi e aiuti può ritenersi conforme al riparto costituzionale delle materie, qualora sia coerente con la disciplina del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Peraltro, quando consentiti, gli incentivi sono normalmente in deroga alla tutela della concorrenza. ( Precedenti citati: sentenza n. 217 del 2012 e n. 63 del 2008 ). Anche i principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni seguitino ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche sia pure in base ai principi indicati dal legislatore statale, non escludendo ogni intervento legislativo regionale, purché compatibile con l'ordinamento comunitario ( Precedente citato: sentenza n. 8 del 2013 ).

Massima n. 41171

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - l'art. 9, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, limitatamente alla parte in cui prevede che ai centri commerciali naturali - costituiti in forma di società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali - possano aderire anche la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio. La disposizione censurata viola la normativa statale a tutela della concorrenza, che consente la partecipazione dei soggetti pubblici a società aventi per oggetto attività di produzione di servizi soltanto se strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016). Nel caso di specie il partenariato pubblico-privato non si limita a promuovere il commercio in determinate aree attraverso l'ausilio di strumenti ascrivibili alle competenze dei Comuni ma ammette la costituzione di società a capitale misto, venendo, pertanto, in rilievo l'impatto di simile disciplina sulla tutela della concorrenza. Per costante giurisprudenza la disciplina che limita il raggio d'azione delle società partecipate da parte di Regioni ed enti locali va ricondotta anche alla tutela della concorrenza, in quanto l'obiettivo è evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2009 e n. 326 del 2008 ).

Massima n. 41172

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost., e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale - dell'art. 19, comma 1, lett. a ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e ), Cost., e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale, laddove dispone il possesso di dati requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche ove svolta nei confronti di una cerchia limitata di persone, in locali non aperti al pubblico. La misura liberalizzatrice statale, disposta dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2012, nel prevedere la generale abolizione di limiti e prescrizioni alle attività commerciali ha fatto espressamente salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale - in sede di scrutinio di una norma valdostana di contenuto precettivo analogo la normativa impugnata non attiene alla materia della tutela della concorrenza bensì a quella della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente delle Regioni, ponendosi quale misura volta a salvaguardare la salute dei consumatori. ( Precedente citato: sentenza n. 104 del 2014 ).

Massima n. 41173

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ). Cost. - l'art. 72, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, che prevede, al fine di valorizzare la pesca sportiva, la possibilità di autorizzare l'immissione nei corpi idrici naturali e artificiali di esemplari di specie ittiche autoctone e alloctone. La normativa impugnata dal Governo contrasta con quella statale attuativa della direttiva Habitat, la quale ha stabilito, per l'immissione di popolazioni non autoctone, un espresso divieto e, per quella di specie autoctone, l'attivazione di un un'apposita procedura da parte delle Regioni, della quale, nel caso di specie, la Regione autonoma non ha tenuto conto (rispettivamente, art. 12, commi 3 e 2, del d.P.R. n. 357 del 1997). La ratio della censurata normativa, finalizzata alla valorizzazione della pesca sportiva, si discosta, altresì, dagli obiettivi della legislazione statale, tesi alla conservazione delle specie a rischio. Per costante giurisprudenza, ove la materia "tutela dell'ambiente" non sia contemplata negli statuti speciali, ciò che non rientra nelle specifiche competenze statutariamente attribuiti agli enti di autonomia rifluisce nella competenza generale dello Stato nella suddetta materia, la quale implica in primo luogo la conservazione uniforme dell'ambiente naturale, mediante precise disposizioni di salvaguardia non derogabili in alcuna parte del territorionazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 387 del 2008 , 288 del 2012, e n. 151 del 2011 ). La disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nel cui esercizio lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela, ai quali le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, salva la facoltà di definire, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente più elevati. ( Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 30 del 2009 ).

Massima n. 41174

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, resta assorbita l'ulteriore profilo di censura proposto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di precauzione contenuto nell'art. 22, della direttiva n. 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat), nonché negli artt. 4 e 6, par. 1, del regolamento CE n. 708/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come modificata dall'art. 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge regionale n. 29 del 2005;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge regionale n. 29 del 2005, come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2016 e successivamente dall'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio);

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2016, limitatamente alla parte in cui prevede che ai «centri commerciali naturali» possano aderire anche «la Camera di commercio e il Comune competente per territorio»;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2016;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 4 del 2016, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e agli artt. 4 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2016, promossa in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., e agli artt. 4 e 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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