Corte costituzionale

Sentenza n. 8/2017

Corte cost., sent. 13 gennaio 2017, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/2017
Data di deposito
13 gennaio 2017
Data di decisione
6 dicembre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 4, ultimo periodo (testo originario), legge della Regione Basilicata n. 37 del 14 settembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39354

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 31, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015 , non può dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, che ha [sostituito e] abrogato l'intera disposizione impugnata. Lo ius superveniens risulta satisfattivo delle ragioni del ricorrente, ma non sussistono elementi che dimostrino o consentano ragionevolmente di inferire la mancata applicazione medio tempore della norma abrogata, rilevando in senso contrario (indipendentemente dal lasso di tempo relativamente contenuto nel quale è rimasta in vigore) la natura auto-applicativa di essa e la sua parziale continuità normativa con la precedente legge reg. Basilicata n. 27 del 1997, cui è accomunata dall'obiettivo di attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dell'ARPAB (Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata). ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2015 e n. 16 del 2015, relative all'ipotesi di norma impugnata immediatamente applicabile ) . Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è necessario il concorso di due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e le disposizioni censurate non devono avere avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 253 del 2016, n. 242 del 2016, n. 199 del 2016, n. 185 del 2016, n. 155 del 2016, n. 147 del 2016, n. 101 del 2016 e n. 39 del 2016) .

Massima n. 39355

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. l), Cost. - l'art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015 [testo originario], nella parte in cui prevede che «[n]ell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria». La norma impugnata dal Governo, attribuendo la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dell'ARPAB (Agenzia Regionale per l'Ambiente della Basilicata) che eserciti funzioni di vigilanza, invade la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale, in quanto - per costante giurisprudenza costituzionale - ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati all'art. 57, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché quelli ai quali le funzioni previste dall'art. 55 del medesimo codice siano attribuite esclusivamente da leggi e regolamenti dello Stato, inerendo tali funzioni all'ordinamento processuale penale, che configura la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario del pubblico ministero . ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2011, n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003, riguardanti leggi regionali che attribuivano la qualifica al personale della polizia locale o del corpo forestale regionale ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», nella parte in cui prevede che «[n]ell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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